Rimozione rifiuti: la corresponsabilità del proprietario va accertata con dolo o colpa (TAR Toscana n. 285 del 12.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il Comune che, ai sensi dell’art. 192 D. Lgs. n. 152/2006, intima al proprietario dell’area di rimuovere i rifiuti abbandonati dal conduttore e di ripristinare lo stato dei luoghi deve accertare in concreto la sua corresponsabilità, verificando l’elemento soggettivo del dolo o della colpa. Tale accertamento è imposto dall’art. 192, comma 3, D. Lgs. n. 152/2006 e prescinde da qualsiasi automatismo fondato sulla sola titolarità del bene. L’onere probatorio è tanto più stringente quando il proprietario non abbia la materiale disponibilità dell’area, occupata dal conduttore in forza di un contratto di locazione. In difetto di questa verifica l’ordinanza sindacale è illegittima e va annullata limitatamente alla posizione del proprietario.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un fondo concesso in locazione a un’associazione sportiva dedita alla pratica del tiro a volo, impugna l’ordinanza con cui il Comune di San Gimignano, richiamando l’art. 192 D. Lgs. n. 152/2006, gli ingiunge, in solido con il conduttore, di rimuovere i rifiuti abbandonati sull’area e di ripristinare lo stato dei luoghi. Il provvedimento impugnato segue una prima ordinanza di rimozione, annullata in autotutela dallo stesso Comune per la necessità di una maggiore istruttoria.
Il ricorrente deduce l’insussistenza dei presupposti di eccezionalità, contingibilità e urgenza richiesti dagli artt. 50 e 54 D.Lgs. n. 267/2000, la propria estraneità all’abbandono e il difetto di accertamento dell’elemento soggettivo. Con motivi aggiunti censura inoltre la violazione del contraddittorio procedimentale, per l’omessa nuova comunicazione di avvio dopo l’annullamento in autotutela.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale concentra la decisione sul secondo e terzo motivo del ricorso principale, che ritiene fondati e idonei a travolgere alla radice l’atto impugnato nella parte riferita al ricorrente. Dagli atti di causa non emergono elementi per ritenere il proprietario corresponsabile dell’abbandono.
Il Collegio valorizza alcune risultanze istruttorie. Il fondo era oggetto di un contratto di locazione risalente al 2015. Il precedente verbale di sopralluogo della Polizia Municipale non aveva rilevato la presenza di materiali sull’area. Il primo accertamento della violazione risale invece al 22 settembre 2022. Buona parte dei rifiuti indicati in ordinanza è riconducibile proprio all’attività di tiro a volo esercitata dal conduttore: piattelli, pallini di piombo e bossoli.
In presenza di tali risultanze, il Comune avrebbe dovuto svolgere uno specifico accertamento dell’eventuale corresponsabilità del proprietario, volto ad appurare l’infrazione anche a suo carico “a titolo di dolo o colpa”, come impone l’art. 192, comma 3, D. Lgs. n. 152/2006. Il Tribunale richiama la giurisprudenza secondo cui la responsabilità del proprietario può configurarsi quando questi, fuori dai casi di connivenza o complicità, si disinteressi del bene e resti inerte, omettendo gli accorgimenti che l’ordinaria diligenza impone per un’efficace custodia dell’area (T.A.R. Lombardia-Brescia I, 15 maggio 2023 n. 428).
Il Collegio sottolinea che, quando il proprietario non ha nemmeno la materiale disponibilità del bene, l’onere dell’Amministrazione di dimostrarne la corresponsabilità diventa ancor più evidente, dovendo il Comune accertare l’elemento soggettivo prima di ordinare la rimozione (C.d.S. IV, 3 dicembre 2020 n. 7657). L’ordinanza impugnata manca di tale verifica e pertanto è radicalmente illegittima con riferimento alla posizione del ricorrente.
Il ricorso e i motivi aggiunti sono accolti nei termini di motivazione, con annullamento dell’ordinanza nelle parti in cui è rivolta al ricorrente. Le spese seguono la soccombenza nei confronti del Comune e sono compensate verso il Ministero della Difesa.
Nota della Redazione
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