Sei scatti stipendiali ai Carabinieri anche in caso di cessazione a domanda (TAR Trentino-Alto Adige n. 242 del 26.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 6 bis del D.L. n. 387/1987, convertito nella legge n. 472/1987, si applica anche ai militari dell’Arma dei Carabinieri collocati in quiescenza a domanda, con inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita. L’art. 1, comma 15 bis, del D.L. n. 379/1987, che limitava il beneficio ai soli casi di cessazione per età, inabilità permanente o decesso, deve ritenersi abrogato per effetto dell’abrogazione dell’art. 11 della legge n. 231/1990, che lo aveva sostituito, senza che operi la reviviscenza della formulazione originaria. Il termine del 30 giugno dell’anno di maturazione dei requisiti dei 55 anni di età e 35 anni di servizio utile non ha natura decadenziale, ma costituisce semplice onere che incide sulla decorrenza del collocamento a riposo. L’art. 4 del D. Lgs. n. 165/1997 opera ai soli fini della base pensionabile e non incide sul regime di calcolo del trattamento di fine servizio.
Il Fatto
Il ricorrente, già appartenente all’Arma dei Carabinieri, ha chiesto all’INPS la riliquidazione dell’indennità di buonuscita con inclusione di sei scatti stipendiali ai sensi dell’art. 6 bis del D.L. n. 387/1987 e dell’art. 21 della legge n. 232/1990. A fronte della diffida presentata tramite il proprio legale, l’Istituto è rimasto silente.
Il ricorrente era cessato dal servizio a domanda, dopo aver maturato i 55 anni di età e i 35 anni di servizio utile. L’INPS, costituitosi, ha contestato la pretesa sostenendo la decadenza per mancato rispetto del termine del 30 giugno, l’inapplicabilità del beneficio in caso di dimissioni volontarie e la necessità della certificazione da parte dell’amministrazione di appartenenza tramite il modello PA04.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la propria sentenza n. 158/2024 e la giurisprudenza amministrativa formatasi sui militari dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza (C.G.A.R.S. nn. 929/2022 e 936/2022; Cons. Stato, sez. II, nn. 3909/2023, 2760/2023 e 2761/2023). Il percorso argomentativo muove dall’abrogazione dell’art. 1, comma 15 bis, del D.L. n. 379/1987, avvenuta per effetto dell’abrogazione dell’art. 11 della legge n. 231/1990 disposta dall’art. 2268 cod. ord. mil.
Il Tribunale esclude che l’abrogazione di una norma novellatrice faccia rivivere quella originaria. La reviviscenza è istituto eccezionale, ammesso solo in presenza di una volontà legislativa certa e indiscutibile. Nel caso di specie la tecnica di produzione codicistica osta di per sé al ritorno in vigore di una disposizione esterna al codice, che all’art. 1911 disciplina autonomamente il trattamento di fine rapporto. Caduta la limitazione, l’art. 6 bis resta applicabile a tutte le forze di polizia, civili e militari, come conferma il richiamo espresso contenuto nell’art. 1911, comma 3, cod. ord. mil.
Quanto all’ambito soggettivo, la nozione di forze di polizia richiamata dall’art. 6 bis va letta alla luce dell’art. 16 della legge n. 121/1981, che comprende l’Arma dei Carabinieri, e del D.P.R. n. 150/1987, che non distingue tra ordinamento civile e militare.
Il Collegio respinge anche l’eccezione di decadenza. Il termine del 30 giugno non è qualificato come decadenziale e la sua funzione è solo quella di consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio successivo, come si desume dal comma 3 dell’art. 6 bis. Una diversa lettura determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento (Corte cost. n. 356/1996; Cons. Stato, sez. III, n. 1231/2019).
Infine, la mancata trasmissione del modello PA04 è irrilevante: la valutazione dei presupposti ai fini della liquidazione delle prestazioni previdenziali spetta in via esclusiva all’INPS, quale unico soggetto debitore (Cons. Stato, sez. II, n. 9802/2023; C.G.A.R.S. n. 770/2022). Il ricorso è pertanto accolto, con condanna alla riliquidazione e riconoscimento dei soli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione, secondo l’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991.
Nota della Redazione
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