Revoca della gara per offerte non comparabili e improcedibilità del ricorso (TAR Toscana n. 283 del 12.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La revoca della procedura di gara è legittima quando la formulazione incoerente del disciplinare in tema di offerta economica abbia reso le offerte non comparabili ed eterogenee, dando luogo a interpretazioni divergenti e a richieste di chiarimento che hanno imposto la riformulazione delle stesse offerte. In tale ipotesi il provvedimento, qualificabile come annullamento d’ufficio della procedura, si rende necessario per evitare l’aggiudicazione illegittima. Il Collegio decide prioritariamente il ricorso per motivi aggiunti, perché l’eventuale conferma giurisdizionale della revoca travolge l’aggiudicazione e determina l’improcedibilità del ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse. In presenza di motivazione plurima è sufficiente e rilevante una sola delle ragioni poste a fondamento della revoca. La domanda risarcitoria generica, precisata solo nella memoria conclusionale non notificata alla controparte, è inammissibile per violazione del principio del contraddittorio.
Il Fatto
La ricorrente, aggiudicataria mancata di una procedura aperta per l’affidamento di servizi socio-sanitari, impugna il decreto n. 3267 del 12.10.2023 di aggiudicazione al raggruppamento controinteressato, unitamente ai verbali di gara e agli atti presupposti, chiedendo l’annullamento, la dichiarazione di inefficacia del contratto e il risarcimento del danno in forma specifica ed equivalente.
Nelle more del giudizio l’amministrazione adotta il decreto n. 3760 del 24.11.2023, con cui revoca l’intera procedura. La ricorrente propone motivi aggiunti avverso tale provvedimento, deducendo violazione della legge di gara ed eccesso di potere sotto vari profili, oltre allo sviamento, illogicità e contraddittorietà della motivazione riferita all’interesse pubblico sopravvenuto, e formula domanda di condanna all’aggiudicazione e al risarcimento dei danni.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via prioritaria il ricorso per motivi aggiunti, rilevando che l’eventuale conferma del provvedimento di revoca travolgerebbe l’aggiudicazione precedentemente disposta, rendendo improcedibile il ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse. La scelta della sequenza logica precede l’esame del merito e ne orienta l’esito.
Il provvedimento di revoca si fonda su una duplice motivazione: il sopravvenuto interesse pubblico, derivante dalla deliberazione della Giunta regionale toscana n. 1200 del 16 ottobre 2023, a riprogrammare i servizi attraverso procedimenti distinti; e le problematiche interpretative emerse nella fase di valutazione delle offerte economiche, che avevano imposto lo scorporo della voce relativa alla compartecipazione degli utenti per rendere comparabili le offerte.
Il Collegio ritiene che, a causa della formulazione incoerente del disciplinare di gara, le offerte economiche delle due concorrenti siano risultate non comparabili, non essendo chiarito se l’offerta dovesse essere formulata al netto o al lordo del costo di compartecipazione. Le richieste di precisazioni hanno provocato la riformulazione delle offerte, rendendo la gara non più aggiudicabile secondo criteri oggettivi e predeterminati.
Su questa base il provvedimento di revoca, qualificato come annullamento d’ufficio della procedura, si è reso necessario per evitare un’aggiudicazione illegittima. Ne deriva l’infondatezza del primo motivo aggiunto, poiché la motivazione resiste alle censure sul riconoscimento delle problematiche interpretative dell’offerta economica. Il secondo motivo è dichiarato irrilevante: in presenza di motivazione plurima, la parte esaminata è sufficiente a sorreggere il provvedimento, essendo la revoca sostenuta da ragioni autonome.
Il Collegio respinge infine la domanda risarcitoria, perché genericamente formulata nel ricorso principale e nei motivi aggiunti e inammissibilmente precisata solo con memoria conclusionale non notificata alla controparte, in violazione del contraddittorio. Le spese sono integralmente compensate in ragione della particolarità della vicenda.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.