Sostituzione della mandante interdetta: termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione prefettizia (Cons. Stato n. 2867 del 09.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il termine di trenta giorni previsto dall’art. 95, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. n. 159 del 2011 per l’estromissione o la sostituzione della mandante colpita da informativa antimafia sopravvenuta dopo la stipulazione del contratto ha natura perentoria, in ragione della finalità di fissare un limite temporale certo a un’attività rimessa interamente alla scelta del raggruppamento esecutore. Esso decorre dalla comunicazione delle informazioni del prefetto alla mandante attinta dal provvedimento ostativo, senza che la stazione appaltante sia tenuta a informare le altre componenti del raggruppamento né ad avviare un procedimento di riassetto assegnando un termine. Scaduto inutilmente il termine, è legittima la risoluzione del contratto. Il principio di specialità colloca l’art. 95 del Codice antimafia in posizione prevalente rispetto all’art. 97 del d.lgs. n. 36 del 2023, che opera nella sola fase della gara, e la facoltà privata di sostituzione non è soggetta al regime dei termini dei poteri pubblici.

Il Fatto

Una società mandataria e una mandante di un raggruppamento temporaneo impugnano davanti al TAR Lazio la revoca dell’aggiudicazione e la risoluzione contrattuale disposte da un Comune per un appalto di lavori finanziato con fondi PNRR. La determina era stata adottata dopo che il Prefetto aveva emesso un’informativa antimafia ostativa nei confronti della terza mandante del raggruppamento, il quale non aveva provveduto ad alcuna estromissione o sostituzione nel termine di trenta giorni dalla comunicazione prefettizia. Nel giudizio amministrativo la mandante interdetta aveva ottenuto una sospensiva monocratica limitata ad altri rapporti e una successiva ordinanza collegiale di accoglimento, poi riformata in appello.

Il TAR Lazio respinge il ricorso. Le società appellano con quattro motivi, contestando in particolare la perentorietà del termine, la sua decorrenza dalla comunicazione alla mandante e l’assenza di un obbligo procedimentale in capo alla stazione appaltante.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato affronta la questione centrale dell’interpretazione dell’art. 95 del d.lgs. n. 159 del 2011, norma speciale rispetto all’art. 97 del d.lgs. n. 36 del 2023. La disposizione antimafia consente la sostituzione della mandante colpita da interdittiva sia prima sia dopo la stipulazione, ma nella fase esecutiva fissa un termine di trenta giorni dalla comunicazione del prefetto. La Corte esclude che le due discipline siano tra loro contrastanti: anche l’art. 97 presuppone che la stazione appaltante sia prontamente informata e che la sostituzione avvenga tempestivamente, ma nella gara i limiti procedimentali e la stipulazione offrono parametri di valutazione che nella fase esecutiva mancano, rendendo necessario un limite normativo certo.

Da qui la qualificazione in termini di perentorietà. La norma non prevede alcun intervento della committenza né l’apertura di un contraddittorio: la sostituzione è riservata alle restanti imprese del raggruppamento. Il termine non impone alla stazione appaltante di risolvere automaticamente alla scadenza, ma consente che entro tale intervallo giunga la proposta di estromissione o sostituzione, seguita dalla verifica dei requisiti dell’impresa subentrante. La Corte richiama Cons. Stato, Sez. IV, n. 39 del 2021, che già aveva individuato nell’art. 95 un preciso termine di rilevanza, e respinge l’assunto di un orientamento contrario.

Quanto alla decorrenza, la Corte valorizza il dato letterale: il termine decorre “dalla comunicazione delle informazioni del prefetto” alla mandante attinta. Privi di riscontro normativo sono gli assunti secondo cui spetterebbe all’amministrazione informare le altre componenti e avviare il procedimento di riassetto. Il principio di autoresponsabilità e il vincolo di unitarietà del raggruppamento pongono a carico della mandante l’onere di informare la mandataria, ma i rapporti interni restano estranei alla committenza e si risolvono in ambito privatistico. Sul punto la Corte richiama la propria Sez. V n. 6944 del 2024 e la giurisprudenza eurounitaria, ribadendo che il raggruppamento è operatore economico unitario e che l’autorizzazione della stazione appaltante segue, non precede, la scelta del raggruppamento.

Nel caso concreto il raggruppamento non aveva né sostituito né comunicato la sopravvenienza dell’interdittiva entro il termine, rimanendo inerte anche dopo i solleciti del Comune. La Corte esclude la necessità del contraddittorio preventivo, sia per l’assenza di obblighi informativi in capo alla committenza, sia perché la risoluzione consegue alla scadenza del termine. La sospensione dei lavori non incide sulla perentorietà, e la sospensiva cautelare invocata non era opponibile al Comune. L’appello è respinto, con condanna alle spese in solido per le appellanti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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