Pianificazione comunale antenne e siti preferenziali non vincolanti (Cons. Stato n. 2869 del 10.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le infrastrutture per telecomunicazioni costituiscono opere di urbanizzazione primaria e rispondono a un preminente interesse generale, con conseguente regime semplificato e accelerato per l’autorizzazione unica. In tale quadro, i siti individuati dal piano comunale delle localizzazioni non configurano un limite localizzativo vincolante, ma esprimono una mera preferenza, restando preclusa l’individuazione di aree esclusive di installazione. Il diniego fondato esclusivamente sulla difformità del sito prescelto dall’operatore rispetto alla mappa delle localizzazioni è quindi illegittimo, ove l’amministrazione non abbia svolto una compiuta istruttoria e non abbia dimostrato l’effettiva equivalenza, in termini di copertura, tra il sito preferenziale e quello proposto. Regola sostanziale e regola processuale convergono: il potere esercitato è discrezionale e non vincolato, sicché la sola non conformità alla pianificazione non basta.
Il Fatto
Il Comune di Castelfranco di Sotto, con provvedimento del 20 settembre 2023, ha respinto la domanda presentata da una società di telefonia mobile per l’installazione di una stazione radio base in Viale Europa. Il diniego veniva confermato con successivo provvedimento dell’8 novembre 2023. La società impugnava gli atti, unitamente ai presupposti atti di pianificazione, davanti al TAR Toscana, che li annullava con la sentenza n. 809 del 2 luglio 2024, ravvisando l’eccesso di potere per carenza di istruttoria.
Il Comune ha interposto appello, sostenendo la legittimità del proprio operato e la condivisa definizione del sito in fase di pianificazione. La società ha controdedotto e riproposto i motivi assorbiti in primo grado. La causa è stata trattenuta per la decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, in via preliminare, rileva che il diniego conteneva ulteriori profili motivazionali — verifica del deposito strutturale e distanza dalla scuola elementare — non esaminati nella sentenza appellata né dedotti in appello come omesso esame. Tali profili restano quindi fuori dal thema decidendum.
Nel merito, il Consiglio di Stato richiama la disciplina del d.lgs. n. 259 del 2003 e la giurisprudenza che ammette il favor per la diffusione delle reti, senza però derogare alle tutele degli interessi sensibili e differenziati. Centrale è l’art. 8, comma 6, legge n. 36 del 2001, come modificato dal d.l. n. 13 del 2023: i Comuni possono adottare regolamenti per minimizzare l’esposizione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio.
La questione dirimente è se la pianificazione comunale — approvata con deliberazione consiliare e recepita nel regolamento all’art. 6, comma 8, che consente l’installazione solo nei siti e nelle aree individuati nella mappa delle localizzazioni — esprima un potere vincolato o discrezionale. Il Collegio opta per una lettura sistematica della norma regolamentare, alla luce delle norme primarie: sono possibili criteri preferenziali, ma limiti specifici possono essere introdotti solo per siti sensibili espressamente individuati. Ne consegue che i siti della mappa sono preferenziali, non automaticamente ostativi all’autorizzazione in altro sito richiesto dall’operatore.
Il Comune avrebbe dovuto pertanto verificare se il sito preferenziale assicurasse la stessa copertura di quello proposto e, solo in caso di parità, negare l’autorizzazione. Il provvedimento di conferma si limita a indicare la comparabilità dei due siti, senza dimostrarne l’effettiva equivalenza in termini di servizio.
L’appello è quindi respinto, con compensazione delle spese. Il Comune dovrà riprovvedere con compiuta istruttoria, valutando anche i profili rimasti estranei al giudizio.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.