Cassa integrazione, onere di motivazione rafforzato sul nesso tra appalti esterni e calo di commesse (TAR Marche n. 286 del 21.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di integrazione salariale ordinaria è illegittimo per difetto di motivazione quando l’INPS fondi la pretesa imputabilità all’imprenditore del calo di commesse sulla sola possibilità astratta di ridurre o disdire gli appalti esterni, senza dimostrare in concreto l’effettiva fungibilità del personale e la sistematicità degli episodi contestati. La valutazione tecnico-discrezionale dell’Ente è sindacabile quando il percorso logico non dia conto del nesso tra esternalizzazioni e crisi temporanea. Il ricorso allo straordinario, limitato ad un solo mese e a settori non interessati, non è di per sé ostativo, se il provvedimento tace sulle deduzioni dell’impresa. Resta fermo che spetta all’azienda provare gli elementi eccezionali richiesti dalla normativa.
Il Fatto
Una società attiva nella produzione di mobili presentava domanda di integrazione salariale ordinaria per tredici settimane, motivata da una temporanea e imprevedibile contrazione dei carichi di lavoro. L’INPS, dopo ispezione, respingeva l’istanza ritenendo che l’azienda avrebbe potuto far fronte al calo riducendo o disdicendo i cinque contratti di appalto stipulati con una cooperativa operante nello stesso capannone, e contestando l’uso di lavoro straordinario durante il periodo di CIG.
La società impugnava il diniego davanti al TAR Marche, deducendo difetto di istruttoria e insufficienza della motivazione. In sede cautelare il Tribunale accoglieva l’istanza, condannando l’INPS ad accordare il beneficio per il periodo contestato previa garanzia fideiussoria. Il ricorso giungeva poi alla decisione di merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto una contraddizione interna all’operato dell’Ente: le memorie difensive dell’INPS si pongono in contrasto con il verbale ispettivo, aggiungendo un profilo di prevedibilità della riduzione non presente nel provvedimento. La motivazione impugnata contesta la necessità della CIG, ma non la riduzione degli ordini affermata dalla ricorrente.
In applicazione dell’art. 1 della legge n. 164/1975, l’integrazione è dovuta per eventi transitori non imputabili all’imprenditore e agli operai, comprendendosi tutti i fatti connessi all’attività produttiva ma indipendenti dalla volontà dell’imprenditore, come affermato da Cons. Stato Sez. III n. 336 del 2020. L’INPS deve dare conto del percorso logico seguito nella valutazione tecnico-discrezionale (Cons. Stato Sez. VI n. 2009 del 2014).
Il Tribunale ritiene che le interviste ai lavoratori, da sole, non bastino a dimostrare l’interscambiabilità delle mansioni né la concreta possibilità di sostituire il personale in CIG con quello della cooperativa. È incontestato che l’impresa avesse già ridotto l’apporto della cooperativa prima della domanda: circostanza che l’INPS stessa richiama come ulteriore motivo di diniego, finendo così per confermare che gli effetti del calo erano stati individuati anche nei settori appaltati. Manca una concreta indagine sull’effettiva possibilità dei dipendenti di eseguire i lavori appaltati.
Il Collegio non ignora l’orientamento secondo cui è l’azienda a dover provare gli elementi eccezionali, data la natura derogatoria dell’istituto rispetto al sinallagma retributivo, con sindacato limitato ai profili di illogicità manifesta (Cons. Stato Sez. III n. 7098 del 2022; Cons. Stato Sez. VI n. 2503 del 2012). Nondimeno, la rilevanza e la sistematicità degli episodi di promiscuità non sono elaborate nel provvedimento, ma solo nelle memorie.
Quanto al lavoro straordinario, limitato alla prima settimana e, secondo la difesa, a reparti diversi da quelli interessati, il provvedimento è del tutto silente sulle deduzioni aziendali. Il Collegio accoglie quindi entrambi i motivi sotto il profilo del difetto di istruttoria e di motivazione, annulla l’atto e compensa integralmente le spese.
Nota della Redazione
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