Clausole condizionanti illegittime nel permesso di costruire e annullamento in via derivata (TAR Puglia n. 280 del 14.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il rilascio di un titolo edilizio subordinato a prescrizioni condizionanti è legittimo solo se la condizione trova fondamento nella legge o risponde a rilevanti esigenze di interesse generale, senza snaturare il contenuto tipico del provvedimento. Le clausole che impongono valutazioni estranee alla competenza dell’ufficio tecnico, divieti privi di base legislativa o impegni eccessivi e sproporzionati sono illegittime. Esse alterano la natura di accertamento costitutivo del permesso di costruire, vincolato al solo riscontro di conformità alla disciplina urbanistica. L’illegittimità delle condizioni si propaga in via derivata ai pareri resi dalle autorità coinvolte nel procedimento, quando questi si fondano su una situazione vincolistica dell’area già confutata dal giudicato. Resta salvo il riesercizio del potere dell’amministrazione, emendato dai vizi rilevati.
Il Fatto
La società ricorrente, proprietaria di un lotto di terreno in agro del Comune di Porto Cesareo, presenta istanza per il rilascio di un permesso di costruire relativo alla realizzazione di un ingresso carrabile e di una recinzione perimetrale. Il Comune subordina il titolo al rispetto di una serie di elementi condizionanti individuati nei pareri rilasciati nel corso del procedimento.
La società impugna la nota comunale di riscontro e gli atti presupposti, chiedendo altresì l’accertamento dell’obbligo del Comune di concludere il procedimento. Il TAR Lecce, con precedente sentenza, aveva già annullato in parte qua la delibera di approvazione del Piano Urbanistico Generale, rilevando l’irrazionalità della scelta urbanistica relativa all’area. Il Ministero della Cultura e la Soprintendenza si costituiscono per resistere; gli altri intimati non si costituiscono. In sede cautelare il TAR sospende l’efficacia del provvedimento gravato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui il rilascio di titoli edilizi condizionati è legittimo purché la condizione sia prevista dalla legge o risponda a rilevanti esigenze di interesse generale e non snaturi il contenuto tipico del provvedimento (C.G.A.R.S. n. 70 del 2023; Cons. Stato n. 3894 del 2019; Cons. Stato n. 3869 del 2020). Su questa base verifica la legittimità delle clausole contestate.
Le condizioni imposte non trovano giustificazione in alcuna norma e non rispondono a esigenze di tutela dell’interesse pubblico. Alcune involgono valutazioni di tipo paesaggistico-ambientale estranee alla competenza dell’ufficio tecnico. Altre impongono divieti e prescrizioni privi di fondamento legislativo, in contrasto con la natura di accertamento costitutivo del titolo edilizio, vincolato al riscontro di conformità urbanistica.
Ulteriore profilo di illegittimità riguarda l’impegno a demolire la recinzione a semplice richiesta del Comune, ove l’intervento risulti in contrasto con future previsioni del PUG. La clausola è eccessiva e sproporzionata. Le prescrizioni appaiono inoltre irrazionali e illogiche alla luce dell’accertata localizzazione dell’area, che non ricade in un contesto rurale di interesse ambientale ed è inserita in un comprensorio a diffusa edificazione turistico-residenziale, dotato di opere di urbanizzazione.
L’illegittima condotta del Comune travolge in via derivata i contributi resi dalle autorità coinvolte, fondati su una situazione vincolistica dell’area già confutata dal giudicato. Non trovano invece accoglimento le censure sull’inerzia comunale relativa all’obbligo di pianificazione, perché già sottoposte al TAR con separato ricorso.
Il ricorso è accolto, con annullamento dei provvedimenti gravati e salvezza del riesercizio del potere emendato dai vizi rilevati. Le spese sono compensate in ragione della particolarità della questione.
Nota della Redazione
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