Cassa integrazione, insufficiente il diniego fondato su generiche valutazioni ispettive (TAR Marche n. 289 del 21.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di integrazione salariale ordinaria è illegittimo per difetto di motivazione e di istruttoria quando l’INPS affermi l’imputabilità all’impresa della crisi occupazionale sulla sola base dell’esternalizzazione di alcune lavorazioni e di dichiarazioni dei lavoratori sull’interscambiabilità delle mansioni. L’art. 1 della legge n. 164 del 1975 richiede eventi transitori non imputabili all’imprenditore, ma l’Ente deve dare conto del percorso logico seguito nella valutazione tecnico-discrezionale e non può fondare il diniego sulla teorica possibilità di sostituire il personale della cooperativa con i propri dipendenti. Il giudice amministrativo sindaca le scelte dell’Ente solo se manifestamente illogiche o viziate da palese travisamento del fatto; nel caso di ispezione successiva, la contestazione deve essere sistematica e provata.

Il Fatto

La società ricorrente, attiva nella produzione di mobili, presenta in data 25 maggio 2009 domanda di integrazione salariale ordinaria per tredici settimane, dal 4 maggio al 1° agosto 2009, motivata da una temporanea e imprevedibile contrazione dei carichi di lavoro. L’INPS territoriale respinge l’istanza con provvedimento del 12 ottobre 2009, riferito al sub-periodo dal 6 luglio al 1° agosto 2009.

La reiezione si fonda sul verbale ispettivo redatto con il Ministero del Lavoro, che valorizza l’appalto di alcune fasi di lavorazione a una cooperativa operante nello stesso capannone, la promiscuità tra i rispettivi operai e la possibilità di ridurre o disdettare i contratti di appalto con trenta giorni di preavviso. La società impugna il diniego davanti al TAR Marche, che in via cautelare aveva già accordato il beneficio con ordinanza subordinata a garanzia fideiussoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene insufficiente la motivazione desumibile dal verbale ispettivo. Le difese dell’INPS si pongono in contrasto con lo stesso verbale: gli ispettori contestano la necessità della cassa per fronteggiare la riduzione di ordini, non la riduzione in sé, e individuano l’ostacolo nella flessibilità del rapporto con la cooperativa.

Richiamato l’art. 1 della legge n. 164 del 1975, il Tribunale ricorda che l’integrazione spetta per eventi transitori e non imputabili all’imprenditore, da intendersi come fatti connessi all’attività produttiva ma indipendenti dalla sua volontà (Cons. Stato n. 336 del 2020), cui si aggiunge il giudizio prognostico favorevole sulla ripresa dell’attività. L’INPS deve accertare i presupposti dando conto del percorso logico seguito (Cons. Stato n. 2009 del 2014).

Le interviste al personale, che attestano l’interscambiabilità delle mansioni, non bastano a dimostrare che l’impresa avrebbe potuto evitare la cassa riducendo i rapporti con la cooperativa. È incontestato, anzi, che la società avesse già iniziato a diminuire l’apporto della cooperativa: circostanza che l’INPS usa come ulteriore motivo di diniego. Manca una concreta indagine sull’effettiva possibilità dei dipendenti di eseguire i lavori appaltati.

Il Collegio non ignora l’orientamento secondo cui è l’azienda a dover dimostrare la sussistenza degli elementi eccezionali, né i limiti del sindacato sulla discrezionalità tecnica, sindacabile solo se manifestamente illogica o travisante (Cons. Stato n. 7098 del 2022; Cons. Stato n. 8685 del 2021; Cons. Stato n. 2503 del 2012). Tuttavia, nel caso di ispezione successiva, occorre provare che il personale esternalizzato sia stato utilizzato in sostituzione di quello in cassa (TAR Emilia-Romagna n. 118 del 2023).

La contestazione resta un’assunzione teorica basata su dichiarazioni che delineano una situazione in divenire, senza elaborazione della rilevanza e sistematicità degli episodi. Essendo incontestati gli altri presupposti, il provvedimento è annullato per difetto di motivazione sull’imputabilità della crisi; le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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