Acquisizione al patrimonio comunale ed efficacia preclusiva dell’ordinanza di demolizione non opposta (TAR Sicilia n. 2873 del 08.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La declaratoria di perenzione del ricorso proposto avverso l’ordinanza di demolizione ne consolida gli effetti sostanziali, rendendo l’atto esecutivo e vincolante per il privato. In assenza di provvedimenti sospensivi, il consolidamento dell’atto presupposto produce un effetto preclusivo rispetto a ogni nuova contestazione sull’abusività dell’intervento edilizio. La mera pendenza di un gravame avverso il decreto di perenzione non spiega alcun effetto sospensivo, non essendo stata adottata alcuna misura cautelare. Ne consegue che l’Amministrazione non solo è legittimata, ma è doverosamente tenuta a procedere all’acquisizione dell’area al proprio patrimonio, dando esecuzione al giudicato conformativo che abbia annullato la precedente determinazione per soli vizi di identificazione catastale. Il nuovo esercizio del potere non integra violazione del ne bis in idem, perché non reitera un potere sanzionatorio esaurito ma esegue il dictum giurisdizionale. La pratica catastale DOCFA di frazionamento, priva di natura costitutiva, è atto meramente esecutivo e ricognitivo, non autonomamente impugnabile.

Il Fatto

La ricorrente impugnava la determinazione dirigenziale con cui il Comune disponeva l’acquisizione al patrimonio comunale di una porzione di immobile ritenuto abusivo, unitamente alla presupposta pratica catastale DOCFA di frazionamento del 15 ottobre 2024. L’immobile era stato acquistato dal dante causa nel 1992; nel 1994 il proprietario aveva richiesto autorizzazione per lavori manutentivi e nel 1995 l’Ente aveva adottato l’ordinanza di demolizione n. 6, contestando l’assenza del titolo edilizio e una consistenza superiore a quella risultante da planimetria catastale obsoleta.

Con provvedimento del 2007 il Comune aveva disposto l’acquisizione, poi annullata dal TAR con sentenza n. 656/2023 per carenza di compiuta identificazione catastale e difetto di perimetrazione. Il ricorso del 1995 contro l’ordinanza di demolizione era stato dichiarato perento nel 2008. La ricorrente deduceva l’illegittimità della nuova acquisizione per fondamento su atti presupposti annullati, violazione del ne bis in idem, erroneità del frazionamento e indeterminatezza dell’oggetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla vicenda processuale dell’atto presupposto. L’ordinanza di demolizione del 1995 era stata impugnata, ma il ricorso è stato dichiarato perento nel 2008, con conseguente consolidamento degli effetti dell’ordinanza stessa, divenuta esecutiva e vincolante nei confronti del privato. Tale consolidamento, in assenza di provvedimenti sospensivi, ha prodotto un effetto preclusivo rispetto alla possibilità di rimettere in discussione l’abusività dell’intervento.

La mera pendenza del gravame avverso il decreto di perenzione non spiega alcun effetto sospensivo, non essendo stata adottata alcuna misura, neppure di natura cautelare. Da ciò il Tribunale trae la conseguenza che il Comune era non solo legittimato, ma doverosamente tenuto a procedere all’acquisizione ai sensi della normativa vigente, anche in forza del dictum di sentenza n. 656/2023, che invitava l’Amministrazione a riesercitare il potere tenendo conto dell’effetto conformativo e del consolidamento degli effetti dell’ordinanza di demolizione.

Il Collegio precisa la portata della precedente pronuncia: essa non ha posto in discussione la legittimità dell’atto presupposto, limitandosi ad annullare la precedente determinazione di acquisizione per carenza di compiuta identificazione catastale e difetto di perimetrazione. Il giudice ha quindi invitato l’Amministrazione a correggere i soli vizi formali della determinazione annullata. Ne deriva l’esclusione della prospettata violazione del ne bis in idem: l’Ente non ha reiterato un potere sanzionatorio esaurito, ma ha dato esecuzione al dictum giurisdizionale mediante un legittimo e doveroso riesercizio del potere, con nuova e corretta individuazione proprietaria del bene.

Quanto alla pratica catastale, il Tribunale ne afferma la natura non costitutiva: si tratta di atto meramente esecutivo e ricognitivo, volto ad adeguare le risultanze catastali a un effetto traslativo già verificatosi ipso iure per effetto dell’inottemperanza all’ordine di demolizione. Il frazionamento non è dunque autonomamente impugnabile né incide sulla validità dell’atto di acquisizione. La trasposizione mediante nuove sub-particelle appare conforme all’assetto proprietario aggiornato, con esclusione di alcuna indeterminatezza dell’oggetto.

Le ulteriori censure, fondate sull’assunto della legittimità delle opere o sulla sostituibilità della demolizione con una sanzione pecuniaria, sono ritenute infondate e strumentali a rimettere in discussione, in modo surrettizio, l’abusività già cristallizzata con l’ordinanza del 1995, la cui definitività osta a ogni nuova valutazione del titolo edilizio. Il ricorso è pertanto rigettato, senza statuizione sulle spese per la mancata costituzione del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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