Motivi aggiunti contro la graduatoria interna vanno proposti nei sessanta giorni (Cons. Stato n. 14 del 02.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avente ad oggetto la graduatoria definitiva di una procedura comparativa per la progressione verticale, il termine di sessanta giorni per l’impugnazione decorre dalla pubblicazione dell’atto conclusivo del procedimento, che è l’unico atto effettivamente lesivo e contiene il punteggio definitivamente assegnato al candidato. La scheda anagrafica è atto endoprocedimentale, acquisibile con tempestiva istanza di accesso ai soli fini conoscitivi, e la sua produzione in giudizio non sposta la decorrenza del termine. I motivi aggiunti che introducano una domanda nuova, non connessa a quella proposta con il ricorso introduttivo, sono irricevibili. È inammissibile, per violazione dell’art. 40, comma 1, lett. d), cod. proc. amm., la censura che non precisi i motivi specifici su cui si fonda. La riproposizione in appello di motivi che il giudice di primo grado avrebbe dovuto dichiarare inammissibili comporta, per effetto dell’effetto devolutivo, la corrispondente statuizione in appello.

Il Fatto

Il Comune di Napoli indice una procedura comparativa per la progressione verticale, riservata al personale di ruolo, per la copertura di posti di categoria C e D. Il ricorrente, dipendente interno, partecipa alla selezione per il passaggio dalla categoria C alla D e ottiene un punteggio provvisorio di 84,63, inferiore a quello auspicato. Propone istanza di rettifica, che resta inesitata, e poi impugna la graduatoria definitiva approvata il 31 marzo 2023, unitamente all’art. 6 dell’avviso, nella parte in cui valorizza il solo servizio prestato alle dipendenze dell’ente.

Con motivi aggiunti censura anche il mancato riconoscimento dei dieci punti per la performance individuale relativa all’anno 2021, assunto desunto dalla scheda anagrafica depositata in giudizio dal Comune. Il TAR Campania respinge ricorso e motivi aggiunti, ritenendo espressione di discrezionalità amministrativa la scelta di privilegiare il servizio interno. Propone appello il dipendente, lamentando l’omessa pronuncia sulla censura relativa alla performance.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato rileva anzitutto che i motivi di appello non criticano la decisione di rigetto sulla pretesa di punteggio per il servizio esterno, ma denunciano un’omessa pronuncia sulla diversa censura formulata con i motivi aggiunti. Su questo si concentra la decisione, che presenta plurimi profili di inammissibilità.

La censura sulla mancata attribuzione del punteggio per la performance avrebbe dovuto essere proposta impugnando la graduatoria nel termine di legge decorrente dalla pubblicazione. La perentorietà del termine di sessanta giorni previsto dall’art. 41 cod. proc. amm. non può essere superata dall’assunto di aver appreso la mancata attribuzione solo dal deposito della scheda individuale. La decorrenza si individua nella pubblicazione della graduatoria definitiva, unico atto lesivo in quanto conclusivo della procedura e recante il punteggio definitivo. La scheda è atto endoprocedimentale, acquisibile con tempestiva istanza di accesso. Già dal punteggio riportato nella graduatoria il ricorrente poteva desumere di non aver ottenuto gli ulteriori dieci punti.

Il Collegio richiama l’art. 43, comma 1, cod. proc. amm.: con i motivi aggiunti si possono introdurre nuove ragioni a sostegno di domande già proposte o domande nuove purché connesse. Nel caso concreto è stata invece introdotta una domanda nuova, non connessa, poiché la ragione di impugnazione è dichiaratamente diversa da quella del ricorso introduttivo. La proposizione è quindi irricevibile.

Una seconda ragione di inammissibilità è la mancanza di specificità. Il ricorso per motivi aggiunti espone la mancata attribuzione dei dieci punti, ma non indica i motivi specifici su cui il diritto si fonderebbe, né i vizi del provvedimento. Non menziona la clausola del bando che avrebbe imposto il riconoscimento, cioè l’art. 6, lett. a), del bando, citata per la prima volta solo con la memoria ex art. 73 cod. proc. amm.. Le deduzioni difensive non colmano la lacuna: l’atto viola l’art. 40, comma 1, lett. d), cod. proc. amm. ed è inammissibile.

In virtù dell’effetto devolutivo, la riproposizione in appello di motivi che il giudice di primo grado avrebbe dovuto dichiarare inammissibili comporta la corrispondente statuizione in appello. I motivi aggiunti, riproposti, sono dichiarati inammissibili; la natura in rito della decisione giustifica la compensazione delle spese del secondo grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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