Commissario ad acta e riedizione della graduazione: ottemperanza assolta (Cons. Stato n. 2875 del 10.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il Commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, ha titolo per adottare atti amministrativi, anche di natura provvedimentale, in luogo dell’amministrazione inadempiente, compiendo le valutazioni e le scelte normalmente rientranti nel potere discrezionale della stessa (cfr. Cons. Stato, Ad. plen. n. 8 del 2021). La posizione dei soggetti già beneficiari di assegnazione in forza della graduatoria annullata non osta alla doverosa e vincolata rinnovazione dell’attività amministrativa: il loro diritto alla conservazione del bene può essere salvaguardato esclusivamente mediante opposizione di terzo avverso la sentenza di ottemperanza. Accertata l’esecuzione dell’attività delegata, il ricorso per ottemperanza è accolto.
Il Fatto
Con sentenza della Sezione V n. 1754 del 4 maggio 2016 il Consiglio di Stato, in riforma della statuizione di primo grado, annullava la declaratoria di inefficacia della graduatoria per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica nella quale i ricorrenti risultavano utilmente collocati. Con successiva sentenza n. 5111 del 22 luglio 2019 la Sezione accoglieva il ricorso per ottemperanza e ordinava alle amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, di procedere alla riformulazione della graduatoria e alle corrispondenti assegnazioni, concedendo il termine di sei mesi e riservando la nomina dell’organo commissariale in caso di perdurante inottemperanza.
Scaduto il termine senza esecuzione, i ricorrenti chiedevano la nomina di un Commissario ad acta, disposta con ordinanza n. 8295 del 2021 nella persona del Prefetto di Catanzaro o di un suo delegato. Il Commissario chiedeva chiarimenti sulle modalità esecutive; seguivano l’ordinanza n. 1429 del 2024, il reclamo ex art. 114 Cod. proc. amm. proposto da un ricorrente rimasto escluso, l’ordinanza n. 7427 del 2025 di revoca del provvedimento commissariale e il decreto n. 2 del 13 marzo 2026 di riformulazione della graduatoria. La causa giunge così in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il percorso esecutivo dando atto che il Commissario, alla luce delle indicazioni rese dalla Sezione, ha provveduto alla riformulazione della graduatoria del 1995 e alle corrispondenti assegnazioni. Il punto giuridico è che a tale attività non ostano le posizioni dei controinteressati, già beneficiari in virtù della graduatoria del 2001, il cui eventuale diritto alla conservazione dell’alloggio assegnato in forza del titolo annullato avrebbe potuto essere salvaguardato esclusivamente mediante proposizione di opposizione di terzo avverso la sentenza di ottemperanza.
Il Commissario ha quindi verificato la persistenza dell’interesse all’assegnazione in capo ai soggetti collocati nella graduatoria del 1995, nonché lo stato attuale di occupazione degli alloggi. Otto persone diverse dai ricorrenti in ottemperanza hanno manifestato il perdurante interesse; due ricorrenti sarebbero nel frattempo deceduti; un ricorrente ha rinunziato a ogni ragione derivante dal contenzioso, avendo regolarizzato la propria posizione in altro alloggio. La rinnovata graduatoria fa inoltre salva la posizione del reclamante, utilmente collocato per l’assegnazione degli alloggi in concreto realizzati.
La Corte richiama il principio già espresso: il Commissario, in quanto ausiliario dell’autorità giurisdizionale, ben può effettuare in luogo dell’amministrazione inadempiente valutazioni normalmente rientranti nell’esercizio del potere discrezionale, adottando provvedimenti esplicanti effetti imputabili alla sfera giuridica dell’amministrazione. Nel caso di specie, esaurita l’istruttoria e superati i rilievi che avevano condotto alla revoca del precedente provvedimento, l’attività delegata deve ritenersi assolta.
Il ricorso è dunque accolto, a fronte del perdurante inadempimento del Comune. Le spese del giudizio sono integralmente compensate in ragione della risalenza e della complessità delle questioni affrontate.
Nota della Redazione
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