Tutela dei minori in fascia protetta e sanzioni AGCOM alla RAI (Cons. Stato n. 2872 del 10.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 34 del d.lgs. n. 177/2005, nel vietare la diffusione di programmi che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, contiene una previsione sufficientemente determinata, integrabile mediante il rinvio al Codice di autoregolamentazione media e minori e alle nozioni di comune esperienza. La competenza della Commissione per i servizi e i prodotti a irrogare la sanzione resta integra anche quando l’avvio del procedimento e l’istruttoria sono demandati a uffici interni dell’Autorità, dovendosi distinguere la fase prodromica dall’adozione del provvedimento collegiale. Il principio di collaborazione tra la Commissione e il Comitato TV e minori non impone l’acquisizione di pareri o concerti formali. In materia di sanzioni amministrative la colpa è presunta, con onere di prova contraria a carico dell’incolpato.

Il Fatto

L’AGCOM sanzionava la società emittente per la trasmissione, all’interno di un programma pomeridiano collocato in fascia protetta, di un servizio contenente gli audio originali delle testimonianze di minori coinvolti in un’inchiesta per presunti reati di pedofilia. La delibera contestava la violazione dell’art. 34, commi 2, 6 e 7, del d.lgs. n. 177/2005, in combinato disposto con il paragrafo 3.1 del Codice di autoregolamentazione, e irrogava una sanzione pecuniaria.

La società impugnava la delibera davanti al TAR Lazio, deducendo l’incompetenza dell’ufficio che aveva avviato il procedimento, la mancata collaborazione con il Comitato TV e minori, la genericità della norma sanzionatoria e l’assenza di colpa. Il TAR respingeva il ricorso. La società proponeva appello; l’Autorità si costituiva chiedendo la reiezione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto il motivo sul deposito tardivo della memoria dell’Autorità, rilevando che la censura è inammissibile per difetto di interesse: la sentenza di primo grado non richiama in alcun passaggio le argomentazioni contenute in quella memoria, sicché non è possibile affermare che essa abbia condizionato la decisione. Il giudice amministrativo, del resto, è tenuto a deliberare sulla fondatezza dei motivi anche in caso di mancata costituzione dell’amministrazione.

Infondato è anche il motivo sulla violazione dell’art. 88 c.p.a.: la sentenza impugnata ha compiutamente esposto i fatti sottesi al provvedimento e le ragioni del rigetto. Nella motivazione non devono essere richiamati tutti gli argomenti delle parti, ma solo quelli ritenuti provati e rilevanti; l’omessa menzione implica la loro irrilevanza ai fini del decidere.

Sul carattere generico della norma sanzionatoria, il Consiglio conferma il proprio orientamento richiamando la sentenza n. 10573 del 1° dicembre 2022 e la pronuncia della Corte di cassazione n. 6759 del 6 aprile 2004: i concetti di sequenze crude o brutali, di scene turbative e di notizie nocive all’integrità psichica o morale del minore sono determinabili alla luce del risultato concreto sulla psiche del minore e del lessico comune. Il principio di collaborazione richiamato dal Codice di autoregolamentazione e il ruolo educativo della famiglia non giustificano la violazione delle cautele in fascia protetta.

Quanto alla competenza, l’art. 1, comma 7, della legge n. 249/1997 consente di ridistribuire con regolamento le competenze della Commissione. Il regolamento sulle procedure sanzionatorie non ha sottratto alla Commissione il potere di irrogare la sanzione: l’avvio e l’istruttoria sono affidati a uffici interni, ma il provvedimento finale resta dell’organo collegiale. La separazione tra fase istruttoria e fase decisionale è anzi coerente con l’esigenza di imparzialità desumibile dall’art. 6 CEDU e dall’art. 111 Cost.

Il principio di collaborazione con il Comitato è informale e non impone pareri formali: spetta alla Commissione valutare, nella sua discrezionalità, se e in che misura coinvolgere il Comitato. Infine, la censura sulla colpa è respinta: la presunzione di colpevolezza dell’art. 3 della legge n. 689/1981 non è stata vinta, e la scelta di mandare in onda in fascia protetta le voci dei minori costituisce indice di colpevolezza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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