Annullamento delle RVC del GSE: natura di autotutela e non di decadenza (Cons. Stato n. 2913 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il GSE che, dopo aver positivamente concluso un procedimento di verifica sostanziale delle Richieste di Verifica e Certificazione, ne disponga successivamente l’annullamento per asserite carenze documentali esercita un potere di autotutela e non di decadenza. Quando l’Amministrazione qualifica espressamente il proprio atto come annullamento d’ufficio ai sensi dell’art. 21-nonies legge n. 241/1990, la determinazione va ricondotta all’alveo dell’autotutela, con conseguente soggezione al termine ragionevole e non al regime proprio del potere decadenziale. Non è legittimo il diniego di incentivazione fondato esclusivamente sul mancato assolvimento di un obbligo documentale non previsto al momento della presentazione della richiesta, perché ciò contrasta con i principi di collaborazione e buona fede di cui all’art. 1, comma 2-bis, legge n. 241/1990. Resta fermo che, una volta esitato favorevolmente il controllo, il riesame dei medesimi elementi deve seguire i canoni dell’autotutela sotto tutti i profili.
Il Fatto
Una società operante nel risparmio energetico, qualificata come E.S.CO., presentava al GSE, per conto di alcuni clienti, numerose Richieste di Verifica e Certificazione relative all’installazione di gruppi di continuità statici ad alta efficienza, secondo la scheda standardizzata 36 E approvata con D.M. 28 dicembre 2012. Il Gestore approvava tutte le istanze con tre comunicazioni identiche.
A distanza di tempo, con provvedimenti qualificati come autotutela ex art. 21-nonies legge n. 241/1990, il GSE annullava le RVC e chiedeva la restituzione del controvalore di diverse migliaia di TEE. Il TAR Lazio, Sez. V ter, respingeva il ricorso e compensava le spese. La società proponeva appello articolando sei motivi, incentrati in via potenzialmente assorbente sulla qualificazione del potere esercitato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il profilo qualificatorio. Il TAR non aveva qualificato l’atto come decadenza, limitandosi a escludere la perentorietà dei termini ex art. 21-nonies legge n. 241/1990. Il GSE, che nel primo grado aveva sostenuto la tesi dell’atto vincolato di decadenza accertativa, avrebbe dovuto contestare quel capo con appello incidentale improprio, secondo l’insegnamento di Cons. Stato, sez. V, n. 781 del 2023.
La determinazione, del resto, è stata espressamente qualificata dal Gestore come annullamento d’ufficio: già per tale ragione essa si atteggia a autotutela e non a decadenza. La Sezione richiama la propria giurisprudenza (Cons. Stato, sez. II, n. 2433 del 24 marzo 2025; n. 5999 del 9 luglio 2025): si ricade nell’autotutela quando il procedimento di secondo grado segue non il mero controllo di elementi autocertificati, ma una verifica sostanziale del progetto e delle RVC, esitata dopo complessa istruttoria in contraddittorio.
La distinzione è ribadita sulla scorta dell’Ad. Plen. n. 18 dell’11 settembre 2020: la decadenza presuppone un’espressa previsione normativa, il carattere vincolato del potere e un vizio consistente in falsità o non veridicità delle dichiarazioni, ovvero in una sopravvenuta carenza dei requisiti. Nella specie il GSE contesta solo carenze documentali, senza allegare alcuna falsità e senza che in sede di approvazione fossero stati mossi rilievi.
Esclusa la decadenza, il Collegio verifica la tempestività. La novella del 2020 (art. 56 d.l. n. 76/2020) non ha efficacia retroattiva e non si applica all’atto del 2018. Tuttavia, i provvedimenti di concessione restano attratti dal D.M. 28 dicembre 2012, il cui art. 6, comma 3, prevede che, trascorsi i termini, in mancanza di diversa valutazione espressa, la proposta si intende approvata; né il D.M. 11 gennaio 2017 è applicabile retroattivamente, per espressa disposizione transitoria. Il GSE, pretendendo a distanza di tempo un’ampia integrazione documentale, ha violato il parametro normativo e l’esigenza di ragionevolezza temporale. L’appello è quindi accolto, con assorbimento delle altre censure, riforma della sentenza e annullamento degli atti; spese del doppio grado compensate.
Nota della Redazione
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