Cessata materia del contendere per intervenuto pagamento in ottemperanza al giudicato (TAR Lazio n. 14577 del 03.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza è finalizzata ad ottenere l’esecuzione del giudicato e, ove l’Amministrazione dimostri di avervi dato integrale seguito mediante il pagamento di quanto dovuto, deve dichiararsi la cessata materia del contendere. Detta declaratoria presuppone l’accertamento, anche all’esito di apposita istruttoria, che il provvedimento giurisdizionale da eseguire abbia ricevuto completa esecuzione. La soccombenza virtuale dell’Amministrazione, rimasta inadempiente fino alla proposizione del ricorso e alla conseguente attività istruttoria, giustifica la condanna al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, da liquidarsi in via forfetaria.
Il Fatto
Il ricorrente, difensore antistatario nel giudizio definito con la sentenza della Sezione, proponeva ricorso per l’ottemperanza avverso l’inerzia del Ministero della Giustizia e della Commissione Interministeriale Ripam, che non avevano provveduto al pagamento delle spese di lite liquidate in suo favore. Con il ricorso notificato e depositato nel febbraio 2026, l’interessato chiedeva che fosse data esecuzione al dictum giudiziale, che aveva condannato le Amministrazioni, in solido, alla refusione delle spese, quantificate in complessivi € 1.200,00 oltre oneri.
Le Amministrazioni intimate si costituivano in giudizio, documentando l’intervenuto pagamento. Il Collegio, con ordinanza istruttoria, disponeva verifiche volte ad accertare l’effettiva esecuzione della sentenza da ottemperare.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preliminarmente verificato la sussistenza delle condizioni per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, istituto processuale che ricorre quando, nel corso del giudizio, venga meno ogni residua utilità della decisione per sopravvenuto fatto satisfattivo dell’interesse azionato. Nel caso di specie, la produzione documentale attestante l’avvenuto pagamento della somma di € 1.762,28 in favore dell’odierno ricorrente ha consentito di accertare che la sentenza aveva ricevuto integrale esecuzione.
Il Tribunale ha quindi rilevato che l’esecuzione spontanea da parte dell’Amministrazione, intervenuta solo in data successiva alla notifica del ricorso e all’esito dell’istruttoria disposta dal Collegio, non elide la fondatezza originaria della domanda, atteso che il pagamento è avvenuto a fronte della proposizione dell’azione e delle verifiche disposte. Tale circostanza integra gli estremi della soccombenza virtuale, che costituisce il criterio in base al quale regolare il carico delle spese del giudizio di ottemperanza.
In accoglimento di tale impostazione, il Collegio ha dichiarato la cessata materia del contendere, ha condannato le Amministrazioni, in solido, alla refusione delle spese di lite del giudizio di ottemperanza, liquidate forfetariamente in € 300,00 oltre oneri di legge, ed ha ordinato l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.