Sospensione licenza investigazioni private e garanzie partecipative nella contestazione degli addebiti (Cons. Stato n. 2891 del 10.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di sospensione della licenza per investigazioni private, la contestazione degli addebiti deve fondarsi su una conoscenza certa e sufficientemente definita del complessivo quadro fattuale. L’atto di contestazione può essere legittimamente adottato solo una volta delineato tale quadro e non su parziali valutazioni dei fatti. La successiva nota prefettizia che integri e rielabori circostanze non contenute nel verbale di accertamento originario lede le garanzie partecipative, anche in relazione all’art. 10-bis della legge n. 241/1990. Il requisito, pur non soggetto ai rigorosi canoni dell’imputazione penale, risponde all’esigenza di porre il destinatario in condizione di esercitare il diritto di difesa rispetto a un quadro accusatorio chiaro, specifico e concretamente individuato.

Il Fatto

La società appellante, per il tramite del proprio rappresentante legale, ha impugnato davanti al TAR Toscana il decreto con cui la Prefettura di Firenze ha disposto la sospensione della licenza di investigazioni private per cinque giorni. Il provvedimento si fondava sull’impiego di due dipendenti per lo svolgimento di servizi di controllo e non per funzioni meramente ausiliarie, in violazione del provvedimento interdittivo emesso dalla Prefettura, e sull’omessa comunicazione dell’impiego di un ulteriore dipendente in occasione di un evento.

Il TAR Toscana, con la sentenza n. 1672/2025, ha respinto il ricorso ritenendo la nota dell’Amministrazione sorretta da elementi concreti, quali l’assenza di attrezzatura antincendio, l’incapacità di descrivere il piano antincendio e il posizionamento del dipendente vicino al mossiere. La società ha proposto appello, chiedendo la riforma della sentenza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie l’appello e ritiene fondato il motivo con cui l’appellante deduce l’erroneità della decisione di prime cure. Il TAR aveva fondato il proprio giudizio, in via prevalente, su una nota del 13 novembre 2024, successiva ai fatti contestati e avente natura integrativa di elementi non riportati nel verbale di accertamento del 16 giugno 2024.

Secondo il Consiglio di Stato, la sentenza impugnata non ha fatto buon governo delle norme applicabili, in linea con la costante giurisprudenza richiamata (Cons. St., sez. VII, 13 giugno 2025, n. 5185). Va preliminarmente rilevato che la contestazione degli addebiti deve garantire all’interessato il pieno esercizio del diritto di difesa. Nel caso concreto, i fatti valorizzati dal primo giudice hanno riguardato, almeno in parte, circostanze accertate con una nota successiva alla contestazione.

Il Collegio richiama il principio secondo cui l’esercizio dell’azione postula la previa acquisizione di una conoscenza certa e sufficientemente definita dei fatti. L’atto di contestazione può essere adottato solo una volta delineato il complessivo quadro fattuale, non potendo fondarsi su parziali valutazioni. Il requisito, pur non assimilabile ai canoni dell’imputazione penale, risponde a esigenze di garanzia del destinatario, che deve essere posto in condizione di difendersi rispetto a un quadro accusatorio chiaro, specifico e concretamente individuato.

Risulta pertanto evidente la lesione delle garanzie partecipative: con la nota successiva l’Amministrazione prefettizia ha integrato e rielaborato fatti non contenuti nel verbale originario, introducendo rilievi in materia di attività antincendio e valutazioni postume non riscontrabili al momento dell’accertamento. Il Collegio segnala inoltre che il Giudice di Pace di Arezzo, con sentenza n. 122 del 2025, ha ritenuto non accertata la medesima condotta ai soli fini sanzionatori.

Alla luce di tali considerazioni il ricorso va accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati. L’appello è pertanto accolto e, in integrale riforma della sentenza, è accolto il ricorso proposto in primo grado. Le spese del doppio grado sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *