Interdittiva antimafia e revoca della concessione pascoliva nel giudizio prognostico (TAR Sicilia n. 3668 del 07.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’interdittiva antimafia non sanziona fatti penalmente rilevanti né reprime condotte illecite, ma mira a scongiurare la minaccia di infiltrazione mafiosa nell’attività imprenditoriale. Il pericolo va valutato con ragionamento induttivo di tipo probabilistico, secondo il criterio del più probabile che non, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, senza richiedere la certezza tipica dell’accertamento penale. Gli elementi sintomatici vanno considerati in modo unitario e non atomistico, acquistando valenza nella loro connessione reciproca. È irrilevante la mancanza di condanne penali a carico dell’interessato, potendo gli indizi essere anche non penalmente rilevanti. I rapporti di parentela non sono per sé irrilevanti, ove indizianti di una situazione complessiva che renda non implausibile il collegamento con ambienti della criminalità organizzata.
Il Fatto
Una società a responsabilità limitata semplificata, titolare di una concessione pascoliva su un lotto del demanio forestale regionale, viene attinta da un’informativa interdittiva emessa dalla Prefettura nel febbraio 2021. A seguito di tale provvedimento l’Assessorato regionale all’agricoltura dispone la revoca della concessione e del contratto di utilizzazione delle erbe da pascolo.
La società e il suo legale rappresentante impugnano dinanzi al TAR l’interdittiva e gli atti di revoca, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Il ricorso si fonda su tre censure: il decorso dei termini entro cui la Prefettura avrebbe dovuto determinarsi; l’illegittimità del ragionamento che fa discendere il condizionamento dal solo legame parentale, in assenza di pregiudizi penali del titolare; il difetto di istruttoria per automatismi induttivi. L’istanza cautelare è respinta. Le amministrazioni si costituiscono in resistenza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente le censure e le ritiene tutte infondate. Sul primo motivo osserva che i termini entro i quali la Prefettura è chiamata a rispondere alle interrogazioni delle amministrazioni non sono perentori, ma sollecitatori e funzionali all’adozione tempestiva degli atti. Il loro decorso non determina la consumazione del potere, in assenza di previsione espressa. Non è applicabile il silenzio assenso, perché l’art. 92, comma 3, d.lgs. n. 159/2011 prevede che, decorso il termine, i soggetti procedano anche in assenza dell’informazione antimafia.
Nel merito il TAR ribadisce l’adesione ai consolidati orientamenti in tema di interdittive antimafia. Richiama Cons. St., sez. III, n. 1282 dell’8.2.2024, secondo cui il diritto amministrativo della prevenzione non reprime condotte illecite ma scongiura la minaccia per la sicurezza pubblica, derivandone la necessità di un ragionamento induttivo e probabilistico fondato su indizi gravi, precisi e concordanti. La Corte valorizza il principio per cui gli elementi vanno considerati in modo unitario e non atomistico, e richiama TAR Sicilia – Palermo, sez. I, n. 491 del 9.2.2024 nonché TAR Calabria – Reggio Calabria, n. 141 del 14.2.2024 sul quadro indiziario idoneo a supportare il convincimento sul condizionamento.
Quanto alla dedotta posizione di soggetto incensurato e all’irrilevanza dei rapporti di parentela, il Collegio richiama TAR Campania – Napoli, sez. I, n. 1343 del 28.2.2024: i rapporti di parentela possono essere valorizzati ove, per natura, intensità o caratteristiche concrete, lascino ritenere che le decisioni sull’attività d’impresa possano essere influenzate dalla criminalità organizzata. Richiama inoltre Cons. St., sez. III, n. 3265 del 10.4.2024, per cui è irrilevante la mancanza di condanne penali, e TAR Sicilia – Catania, sez. I, n. 980 del 12.3.2024, sulla legittima fondatezza su fatti risalenti nel tempo purché emerga un quadro indiziario attuale e concreto.
Il Tribunale applica il canone tempus regit actum: l’impugnazione dell’interdittiva è giudizio sull’atto, non sul rapporto, e le vicende successive del procedimento penale sono tendenzialmente irrilevanti, salva l’istanza di riesame. Nel caso concreto i precedenti di polizia dei genitori del titolare, le cointeressenze economiche tra le società riferibili al medesimo nucleo familiare, l’identica sede legale e i collegamenti emersi da indagini penali integrano la soglia del più probabile che non in favore del rischio di condizionamento mafioso. Né sussiste difetto di istruttoria. Infondata è anche la censura sull’art. 41 Cost., richiamata la sentenza della Corte cost. n. 57 del 26 marzo 2020: l’interesse privato al libero esercizio dell’attività imprenditoriale è recessivo rispetto all’interesse pubblico alla salvaguardia del sistema socio-economico. Da ciò deriva la legittimità degli atti di revoca della concessione. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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