Appello amministrativo senza motivi specifici e divieto di ius novorum (Cons. Stato n. 2893 del 10.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo l’appello che si limiti a una generica critica della sentenza impugnata, senza enucleare specifici motivi di impugnazione, è inammissibile ai sensi dell’art. 101, comma 1, cod. proc. amm.. È del pari inammissibile, per violazione del divieto di ius novorum di cui all’art. 104 cod. proc. amm., la censura proposta per la prima volta in appello e diversa rispetto alle doglianze dedotte in primo grado, non essendo consentita l’immutazione della causa petendi. La mancata traduzione del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno nella lingua conosciuta dallo straniero non integra motivo di illegittimità del provvedimento.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino albanese, ha chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo. A seguito di preavviso di rigetto per carenze documentali, non sanate per la sua irreperibilità, la competente Questura ha formalizzato il diniego di rinnovo, fondato sul mancato ottemperamento alla richiesta di produrre passaporto, dichiarazione di ospitalità e rinnovo del contratto di affitto.
Il TAR per la Toscana ha respinto il ricorso: due motivi erano inconferenti perché riferiti ad altro straniero, il motivo residuo, concernente la mancata traduzione del provvedimento, era palesemente infondato e idoneo a dar luogo a mera rimessione in termini. Lo straniero ha proposto appello, incentrato sulla sanabilità della carenza documentale, non prescritta a pena di decadenza. Il Ministero dell’interno si è costituito con mera comparsa di stile.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare con ordinanza n. 889 dell’11 marzo 2024, per difetto di specificità dei motivi, novità dei profili di censura e assenza di allegazione del pregiudizio grave e irreparabile. All’esito dell’udienza, il Collegio ha giudicato l’appello inammissibile per plurimi e concorrenti motivi, in via assorbente.
In primo luogo, l’impugnazione è del tutto priva di specifici motivi, limitandosi a una generica critica della sentenza gravata, in violazione delle prescrizioni sul contenuto del ricorso in appello dettate dall’art. 101, comma 1, cod. proc. amm..
In secondo luogo, opera il divieto di ius novorum ex art. 104 cod. proc. amm.: nei tre motivi del ricorso introduttivo l’appellante non aveva fatto valere l’illegittimità del diniego per mera carenza delle produzioni documentali, censura azionata solo in appello, mentre non ha coltivato il motivo sull’omessa traduzione. A sostegno della statuizione in rito il Collegio richiama la pacifica giurisprudenza amministrativa secondo cui la censura proposta per la prima volta in appello, nuova e diversa rispetto alle doglianze di primo grado, è inammissibile (Cons. Stato, sez. III, n. 802 del 2016; Cons. Stato, sez. III, n. 1688 del 2014; Cons. Stato, sez. VI, n. 3715 del 2011).
L’impugnazione sarebbe comunque infondata nel merito, per la palese inconferenza dei motivi riferiti ad altro cittadino straniero e per la pacifica inidoneità della mancata traduzione del provvedimento a inficiarne la legittimità, secondo l’indirizzo richiamato (Cons. Stato, sez. III, n. 4389 del 2020). La Corte ha quindi dichiarato l’appello inammissibile e, comunque, infondato, compensando le spese per l’assenza di attività difensiva del Ministero, pur ritualmente costituito.
Nota della Redazione
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