Serialità del contenzioso non giustifica spese di lite sotto minimi tabellari (Cons. Stato n. 2916 del 13.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La quantificazione delle spese processuali è espressione di potere discrezionale del giudice, ma non consente di liquidare importi simbolici o comunque inferiori alle soglie minime dei valori tabellari. Il riferimento al carattere seriale del contenzioso costituisce motivazione idonea a giustificare una riduzione del compenso, non già il superamento del limite minimo previsto dal d.m. n. 147 del 2022. Il giudice amministrativo è poi tenuto a motivare la statuizione sulle spese solo quando intenda discostarsi dalla regola della soccombenza. Ne consegue che la sentenza che liquidi un importo sotto la soglia tariffaria vìola i parametri e va riformata, anche nel giudizio di ottemperanza.

Il Fatto

Alcuni docenti hanno ottenuto dal Tribunale di Savona, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 65 del 23 febbraio 2023, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito ad assegnare la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, per le annualità oggetto di ricorso. Non avendo l’amministrazione eseguito il giudicato, i docenti hanno proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Liguria, che lo ha accolto, ordinando al Ministero di emettere la carta con l’accredito delle somme nel termine di sessanta giorni, con nomina del commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza.

Il TAR ha inoltre condannato l’amministrazione al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari, valorizzando il carattere seriale della controversia. Contro questa sola statuizione i docenti hanno proposto appello, deducendo la violazione dei minimi tariffari e chiedendo la liquidazione di € 1.189,00.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama anzitutto la regola per cui il giudice amministrativo deve motivare la decisione sulle spese solo se intende discostarsi dalla soccombenza, secondo il precedente della Sez. V n. 5947 del 2024. La quantificazione del compenso resta espressione di un potere discrezionale, ma incontra un limite invalicabile: non possono attribuirsi somme simboliche, lesive del decoro professionale, come affermato dalla Cass. civ. Sez. II n. 34842 del 2023.

Sul piano dei valori tabellari, il Consiglio di Stato valorizza il parere della Sezione Consultiva n. 2703 del 27 dicembre 2017, reso sullo schema di modifica del d.m. n. 55 del 2014. In quella sede era stato chiarito che le modifiche miravano a superare l’incertezza applicativa derivante dalla possibilità di liquidare il compenso senza alcuna soglia numerica minima, e a limitare la discrezionalità del giudice individuando percentuali minime di riduzione non superabili. L’obiettivo della inderogabilità dei minimi è stato ritenuto compatibile con la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea n. 427 del 23 novembre 2017.

Alla luce di tali coordinate, la liquidazione del primo giudice risulta non corretta, perché si colloca al di sotto dei valori tariffari approvati con il d.m. n. 147 del 2022 per lo scaglione da € 1.101 a € 5.200, anche tenendo conto della riduzione dell’art. 4, comma 4 del medesimo decreto. Il Collegio precisa però che la motivazione del TAR non è apodittica: il richiamo al contenzioso seriale, stanti i numerosi e analoghi precedenti, è argomento pertinente, ma giustifica solo una riduzione entro i limiti tabellari.

L’appello è dunque accolto e la sentenza riformata, con determinazione delle spese del primo grado in € 800,00 oltre accessori e refusione del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Le spese del secondo grado, commisurate al solo valore della controversia sulle spese, sono liquidate in € 300,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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