Annullamento delle RVC GSE tra autotutela e decadenza e termine ragionevole (Cons. Stato n. 2915 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il GSE rimette in discussione la documentazione già esaminata e validata in sede di approvazione delle Richieste di Verifica e Certificazione costituisce annullamento d’ufficio e non esercizio del potere di decadenza. La decadenza presuppone un vizio tipizzato — falsità o non veridicità delle dichiarazioni, violazione di prescrizioni essenziali, sopravvenuta carenza dei requisiti — e non la mera asserita insufficienza documentale. Qualificato l’atto come autotutela, esso soggiace al termine ragionevole di cui all’art. 21-nonies, comma 1, legge n. 241/1990, non derogabile dalla risalenza temporale del procedimento. È illegittimo il diniego di incentivazione fondato su un obbligo documentale non previsto al momento della domanda, in contrasto con i principi di collaborazione e buona fede di cui all’art. 1, comma 2-bis, legge n. 241/1990.
Il Fatto
La società appellante, società di servizi energetici iscritta al registro dell’Autorità, presenta tra il 2013 e il 2016 al GSE, per conto di alcuni clienti, numerose Richieste di Verifica e Certificazione relative all’installazione di gruppi di continuità statici ad alta efficienza, secondo la scheda standardizzata 36 E approvata con d.m. 28 dicembre 2012. Il Gestore approva tutte le richieste. A distanza di tempo, con provvedimenti qualificati come autotutela ex art. 21-nonies legge n. 241/1990, annulla le certificazioni e chiede la restituzione del controvalore di migliaia di titoli di efficienza energetica.
La società impugna dinanzi al TAR Lazio gli atti di annullamento e il successivo rigetto dell’istanza di riesame. Il giudice di primo grado respinge ricorso e motivi aggiunti, ritenendo il GSE titolare di un potere di verifica immanente e non perentori i termini dell’autotutela. Propone appello la società, deducendo la qualificazione dell’atto come autotutela e la sua tardività.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il motivo potenzialmente assorbente, relativo alla qualificazione del potere esercitato. Il TAR non aveva qualificato l’atto come decadenza, limitandosi a escludere la perentorietà del termine. Il GSE, che pure aveva sostenuto in primo grado la natura decadenziale, avrebbe dovuto impugnare sul punto la sentenza con appello incidentale improprio; non avendolo fatto, la tesi non ha accesso nel giudizio.
Nel merito, l’atto è espressamente qualificato dal Gestore come annullamento d’ufficio. Richiamando Cons. Stato, sez. II, n. 2433 del 24 marzo 2025 e Cons. Stato, sez. II, n. 5999 del 9 luglio 2025, la Sezione ribadisce che si ricade nell’autotutela quando il procedimento di secondo grado segue a una verifica sostanziale del progetto, conclusa dopo complessa istruttoria in contraddittorio. La decadenza, per contro, richiede un vizio tipizzato: l’Ad. Plen. n. 18 dell’11 settembre 2020 lo individua nella falsità o non veridicità delle dichiarazioni, nella violazione di prescrizioni essenziali o nella sopravvenuta carenza dei requisiti.
Nel caso concreto la contestazione riguarda solo la pretesa carenza documentale, senza alcuna deduzione di falsità o inadempimento. Il diniego si fonda su un obbligo documentale non previsto al momento della richiesta, in contrasto con i principi di collaborazione e buona fede e con la fiducia (richiamate Cons. Stato, sez. II, n. 3981 del 9 maggio 2025 e n. 1364 del 20 febbraio 2026).
Quanto al termine, la novella del 2020 che ha introdotto i diciotto mesi non si applica retroattivamente; resta però il termine ragionevole ex art. 21-nonies. I provvedimenti di concessione, risalenti, restano attratti dal d.m. 28 dicembre 2012, il cui art. 6, comma 3 non consente richieste documentali aggiuntive, e il d.m. 11 gennaio 2017 non è applicabile ratione temporis (richiamata Cons. Stato, sez. II, n. 4155 del 24 aprile 2023). Il lungo lasso di tempo e l’imposizione di oneri di fatto inottemperabili violano la ragionevolezza temporale. È inoltre contraddittoria la tardiva evocazione della falsa rappresentazione dei fatti, smentita dal provvedimento originario.
L’appello è quindi accolto, con riforma della sentenza, accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti e annullamento degli atti impugnati; le spese del doppio grado sono compensate.
Nota della Redazione
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