Sanzione per inottemperanza alla demolizione e posizione dell’usufruttuario (Cons. Stato n. 2910 del 13.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sanzione pecuniaria per inottemperanza all’ordine di demolizione, prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001, ha carattere afflittivo e soggiace ai principi generali in materia di sanzioni amministrative, ma la sua impugnazione rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. f), cod. proc. amm., e non nell’opposizione a ordinanza-ingiunzione ex legge n. 689/1981. L’errato richiamo, nel provvedimento comunale, al ricorso davanti al giudice ordinario non genera alcun pregiudizio per il destinatario che abbia comunque adito il giudice munito di giurisdizione. Destinatario della sanzione è il responsabile dell’abuso; tuttavia la responsabilità del proprietario o del titolare di altro diritto reale sorge quando egli, avendo la disponibilità e il possesso del bene, non abbia provveduto alla demolizione. La mancata ottemperanza integra un illecito amministrativo omissivo propter rem, distinto dall’abuso edilizio originario.

Il Fatto

Il Comune di Racale accertava la realizzazione, su un fabbricato donato all’appellante nel 2003, di due porticati privi di titolo abilitativo. Con ordinanza di demolizione e ripristino n. 6/2018 il Comune ingiungeva la rimozione delle opere sia alla titolare della nuda proprietà sia all’usufruttuario. Accertata la mancata esecuzione nel termine assegnato, il Comune irrogava la sanzione pecuniaria di ventimila euro, qualificando il provvedimento come ordinanza-ingiunzione e indicando il ricorso davanti al giudice ordinario ai sensi della legge n. 689/1981.

Gli interessati impugnavano davanti al TAR Puglia, Sezione staccata di Lecce, deducendo di non essere responsabili dell’abuso, compiuto dal dante causa, e sostenendo che, trattandosi di area sottoposta a vincolo idrogeologico, la demolizione dovesse essere eseguita d’ufficio dal responsabile del settore urbanistica. Il TAR accoglieva il ricorso solo nei confronti della nuda proprietaria e lo respingeva quanto all’usufruttuario. Quest’ultimo proponeva appello; il Comune non si costituiva in primo grado né in appello.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo investe la qualificazione della sanzione e la conseguente giurisdizione. L’appellante sostiene che, non avendo il fatto rilevanza penale, la fattura dovesse ricondursi all’alveo della legge n. 689/1981, con competenza del giudice ordinario. Palazzo Spadari ritiene pacifica la sussistenza dei presupposti della sanzione, cioè l’ordine di demolizione e la sua inottemperanza, e concentra la decisione sul nodo della giurisdizione.

Il Collegio richiama l’Adunanza Plenaria n. 16/2023: la sanzione ha carattere afflittivo e soggiaccia ai principi di tipicità, tassatività e afflittività, oltre che al principio tempus regit actum. Nondimeno, l’impugnazione rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo per effetto dell’art. 133, comma 1, lett. f), cod. proc. amm. L’errato riferimento, contenuto nell’atto comunale, al ricorso davanti al giudice ordinario non ha arrecato alcun danno all’appellante, che ha potuto impugnare il provvedimento davanti al giudice munito di giurisdizione. Analogamente, la clausola che qualifica l’ordinanza come “titolo esecutivo” non produce nocumento effettivo, operando comunque l’immediata efficacia del provvedimento negativo.

Sul secondo motivo, concernente la posizione dell’usufruttuario, il Consiglio richiama Cons. Stato, Sez. VI, n. 3391 del 10 luglio 2017: destinatario della sanzione è il responsabile dell’abuso, ma la responsabilità del proprietario sorge quando egli, avendo la disponibilità e il possesso del bene o avendoli acquisiti, non abbia provveduto alla demolizione. Nel caso concreto l’appellante, in forza dell’atto di donazione del 2003, aveva la piena disponibilità dell’immobile all’epoca dell’adozione della sanzione: donde la conferma del rigetto.

Il terzo motivo assume contraddittorietà tra i poteri comunali di tutela della sicurezza idrogeologica e la sanzione irrogata. Il Collegio esclude il dedotto contrasto: la mancata ottemperanza all’ordine di demolizione entro il termine fissato integra, secondo la Adunanza Plenaria n. 16 dell’11 ottobre 2023, un illecito amministrativo omissivo propter rem, distinto dall’abuso originario e autonomamente sanzionabile in presenza del vincolo. L’appello è quindi respinto, con nulla per le spese stante la mancata costituzione del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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