Veranda in alluminio e vetro è nuova costruzione e richiede titolo edilizio (TAR Molise n. 291 del 23.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
La veranda realizzata mediante chiusura di uno spazio aderente al fabbricato, ancorata stabilmente al suolo e alla facciata, integra nuova costruzione e non mera pertinenza urbanistica, poiché difetta del carattere della precarietà e determina una trasformazione durevole della sagoma, del volume e della superficie dell’organismo edilizio preesistente. Ne consegue la necessità del permesso di costruire ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 380/2001, nonché l’applicabilità dei limiti di distanza dettati dal regolamento edilizio comunale per la zona B. Alla medesima qualificazione consegue l’assoggettamento dell’opera alla preventiva autorizzazione sismica regionale, stante il rinvio della disciplina regionale alla nozione nazionale di nuova costruzione.

Il Fatto

La ricorrente è proprietaria di un immobile adibito ad abitazione principale. Il coniuge realizzava, in aderenza alla facciata interna dell’edificio e in diretta comunicazione con l’interno, una veranda in alluminio e vetro. A seguito di sopralluogo di un tecnico comunale, il Comune adottava un’ordinanza di demolizione, notificata alla proprietaria, con cui ingiungeva la rimozione dell’opera e il ripristino dello stato dei luoghi, assumendone l’abusività per tre ragioni: distanza inferiore a cinque metri dal confine, assenza di permesso di costruire e mancata autorizzazione sismica ai sensi della legge regionale del Molise n. 25/2011.

I ricorrenti impugnavano l’ordinanza davanti al TAR Molise deducendo tre motivi: l’inapplicabilità del limite di distacco proprio delle nuove costruzioni in zona B, la qualificabilità della veranda come pertinenza urbanistica o, in subordine, come intervento di edilizia libera, e l’inapplicabilità del regime autorizzatorio antisismico. Il Comune non si costituiva in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale individua la ragione di fondo del rigetto nella corretta riconduzione dell’opera alla categoria delle costruzioni, connotate da stabilità, solidità e immobilizzazione rispetto al suolo. Richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui la nozione di pertinenza urbanistica è più ristretta di quella civilistica e non consente la realizzazione di opere di consistenza rilevante solo perché destinate al servizio di un bene principale. La veranda chiude uno spazio trasformandolo in un locale autonomamente utilizzabile e incide su sagoma, volume e superficie dell’edificio; non ha carattere precario, perché è destinata a durare nel tempo.

Su questa base il Collegio esamina le caratteristiche concrete del manufatto: aderenza e comunicazione diretta con il fabbricato, collocazione al piano terreno su una porzione del cortile interno, dimensioni pari a metri 2,85 per 3,53, altezza fino a metri 2,90, bullonatura al basamento e alla facciata interna. Tali elementi confermano la qualificazione come nuova costruzione e superano la tesi della pertinenza e quella dell’edilizia libera ai sensi dell’art. 6 del d.P.R. n. 380/2001. L’intervento richiedeva dunque il titolo edilizio.

Da tale qualificazione il Tribunale fa discendere l’infondatezza del primo motivo: alla veranda si applica il limite di distacco di cinque metri dal confine di zona e di proprietà previsto dal regolamento edilizio comunale per la zona B, come correttamente osservato dal Comune nel provvedimento impugnato.

Quanto al terzo motivo, la sentenza ricostruisce il sistema della legge regionale n. 25/2011, che all’art. 3 impone la preventiva autorizzazione scritta del Servizio sismico regionale per qualsiasi nuova costruzione e che, agli artt. 3, 12, 14 e 19, rinvia alla normativa statale e alla nozione di nuova costruzione del d.P.R. n. 380/2001. Poiché il territorio comunale è classificato in zona sismica di categoria 2, l’opera richiedeva anche l’autorizzazione sismica.

Il ricorso è quindi respinto integralmente. La mancata costituzione del Comune esime il Collegio dal pronunciarsi sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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