Silenzio sul progetto non superato dal nuovo diniego: improcedibile il ricorso originario (TAR Molise n. 292 del 23.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’adozione di un nuovo provvedimento da parte dell’amministrazione, all’esito di una rinnovata istruttoria e sulla base di un arricchito apparato motivazionale, non meramente confermativo del precedente, integra una causa di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse, giacché l’atto sopravvenuto sostituisce ex tunc il provvedimento impugnato, non più efficace né lesivo. Il diniego di permesso di costruire per un rifugio per cani in zona agricola è legittimo ove il progetto non dimostri il possesso della qualifica di imprenditore agricolo richiesta dalle NTA per le costruzioni non residenziali, e ove parte dell’area ricada in zona a vincolo assoluto di edificabilità. I motivi che rinviano meccanicamente a relazioni tecniche di parte, senza contestualizzazione fattuale e giuridica, sono inammissibili per difetto di specificità ai sensi dell’art. 40, comma 2, cod. proc. amm..

Il Fatto

La ricorrente gestiva dal 1992, con la madre, una struttura per cani abbandonati su un’area del Comune di Mirabello Sannitico. Nel settembre 2021 i Carabinieri Forestali disponevano il sequestro amministrativo della struttura, contestando l’assenza dell’autorizzazione sanitaria di cui all’art. 24 d.P.R. n. 320/1954 e altre violazioni. Il Comune ordinava lo smantellamento del canile, poi concedeva una proroga per la bonifica e la presentazione di un nuovo progetto.

Presentata l’istanza di permesso di costruire sul medesimo sito, il Comune la rigettava nel novembre 2022 ritenendo ostativo il sequestro. Il TAR accoglieva l’istanza cautelare e ordinava all’ente di rideterminarsi. All’esito della nuova istruttoria il Comune adottava un nuovo diniego, impugnato con motivi aggiunti insieme all’ordinanza sindacale di demolizione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva d’ufficio l’improcedibilità del ricorso originario. Il nuovo provvedimento comunale ha integralmente riesercitato il potere sull’istanza, annullando implicitamente per sostituzione il diniego del 2022. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, il TAR osserva che l’atto sopravvenuto è idoneo a integrare la carenza d’interesse quando non sia meramente confermativo ma costituisca rinnovata manifestazione della volontà dispositiva, resa su nuova istruttoria e motivazione arricchita.

Passando ai motivi aggiunti, il Tribunale dichiara inammissibili per difetto di specificità le censure sugli indici di volumetria e sulla zona E2.1: entrambe rinviano meccanicamente a relazioni tecniche di parte, senza allegare il parametro giuridico violato né argomenti idonei a contestualizzare il vizio. Il requisito di chiarezza e specificità dei motivi, richiamato dall’art. 40, comma 2, cod. proc. amm., esige l’allegazione specifica del precetto e la spendita di argomenti logico-giuridici.

Nel merito, il Collegio ricostruisce il regime dell’art. 9 delle NTA comunali. In zona E1 le nuove costruzioni non residenziali richiedono la dimostrazione della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 cod. civ., con la riconducibilità dell’attività cinotecnica alla luce della legge n. 349/1993. La ricorrente non ha mai allegato né provato tale qualifica, neppure in sede di contraddittorio sul preavviso di rigetto. In zona E2.1 vige invece un vincolo assoluto di edificabilità, non superabile dalle opere esistenti, abusive e prive del requisito di amovibilità di cui all’art. 6 d.P.R. n. 380/2001.

Il Collegio esclude poi l’iniquità della scelta pianificatoria, espressione di discrezionalità tecnica censurabile solo per palese irragionevolezza. Quanto all’assenso dei proprietari, l’art. 11, comma 1, d.P.R. n. 380/2001 richiede il titolo del richiedente, che la ricorrente non ha dimostrato. Infine, nessuna violazione della buona fede discende dall’ordinanza di demolizione: il termine di dieci giorni ex art. 10-bis legge n. 241/1990 ha natura ordinatoria, e l’ordinanza, non impugnata nei sessanta giorni, è divenuta inoppugnabile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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