Parere paesaggistico nel condono non può ordinare la rimessione in pristino (TAR Sicilia n. 3142 del 23.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nei procedimenti di rilascio del titolo edilizio in sanatoria ai sensi dell’art. 32 del d.l. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003, il parere reso dall’ente di tutela del vincolo paesaggistico, sebbene obbligatorio e vincolante, costituisce un atto endoprocedimentale che non si sostituisce al provvedimento conclusivo del procedimento, riservato al Comune quale unica autorità procedente. A differenza del regime degli artt. 146 e 167 del d.lgs. n. 42/2004, l’ente di tutela è conseguentemente privo dei poteri ripristinatori e repressivi. Il parere negativo è impugnabile in via facoltativa, perché idoneo a costituire un arresto procedimentale altrimenti non superabile. È illegittimo, per incompetenza, il parere che disponga la rimessione in pristino dello stato dei luoghi.
Il Fatto
La ricorrente è proprietaria di un fabbricato a due elevazioni fuori terra in Milazzo, ricadente in zona sottoposta a vincolo paesaggistico. Nel 2022 il manufatto è stato interessato da un intervento di ampliamento, consistente nella chiusura di una preesistente terrazza al piano primo e nella creazione di un piccolo vano con disimpegno al piano di copertura.
Con istanza del 2004 la ricorrente aveva chiesto il condono edilizio ai sensi dell’art. 32 del d.l. n. 269/2003, versando l’oblazione. Il Comune di Milazzo ha trasmesso la documentazione alla Soprintendenza, che con provvedimento del 28.02.2023 ha espresso parere di rigetto e ordinato la rimessione in pristino entro novanta giorni. La ricorrente ha impugnato l’atto davanti al TAR Sicilia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il primo motivo nei limiti di cui in motivazione. Richiamando un proprio precedente, rileva che nei procedimenti di sanatoria disciplinati dai capi IV e V della legge n. 47/1985, il parere dell’ente di tutela, pur obbligatorio e vincolante, integra un mero segmento del procedimento di condono, la cui definizione resta riservata all’autorità comunale. L’art. 32, comma 1, della legge n. 47/1985 e l’art. 23 della legge regionale n. 37/1985 subordinano il rilascio del titolo al parere favorevole, senza attribuire all’ente di tutela poteri autonomi.
La Corte distingue questa fase dal regime ordinario degli artt. 146 e 167 del d.lgs. n. 42/2004: solo in quest’ultimo il parere assume autonomia provvedimentale. Ne deriva che l’ente di tutela è privo dei poteri ripristinatori. La natura endoprocedimentale del parere comporta la facoltà, ma non l’onere, di impugnazione, stante la sua idoneità a costituire un arresto procedimentale. Il provvedimento sanzionatorio può essere avviato solo dopo l’adozione dell’atto terminale del procedimento di sanatoria.
Il Collegio esclude che la Corte costituzionale n. 252/2022 abbia derogato a tali regole. L’art. 32 del d.l. n. 269/2003 consente la definizione di procedimenti di sanatoria anche in presenza di vincolo paesaggistico, con limiti più stringenti, ma ciò non legittima forme di autotutela esecutiva non mediate dal previo annullamento del titolo. La circolare assessoriale n. 2 del 2022 non impone alle Soprintendenze di esercitare i poteri ex art. 167 del d.lgs. n. 42/2004.
Il secondo motivo è infondato. L’art. 17-bis della legge n. 241/1990 non si applica ai rapporti verticali tra privato e amministrazione, ma ai soli procedimenti a decisoria pluristrutturata tra amministrazioni co-decidenti. Nella specie manca la trasmissione dello schema di provvedimento e opera comunque l’esclusione dell’art. 20 per i procedimenti in materia paesaggistica. Il terzo motivo è infondato: il parere è motivato per relationem alla circolare, che esclude la sanatoria di opere comportanti nuovi volumi o superfici. Il ricorso è quindi accolto solo quanto all’ordine di rimessione in pristino, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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