Agevolazioni per imprese energivore: il TAR sospende la revoca cautelare e fissa il merito entro il primo trimestre 2027 (TAR Lombardia n. 867 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio cautelare, la revoca di un’agevolazione tariffaria comportante una pretesa restitutoria di rilevante entità è suscettibile di sospensione quando le censure dedotte non appaiano implausibili e la domanda cautelare risulti assistita dal periculum in mora, desumibile dall’incidenza negativa sull’equilibrio economico-finanziario della società istante. La tutela dell’interesse del privato può essere considerata prevalente rispetto alla salvaguardia dell’interesse pubblico, ove quest’ultimo sia comunque garantito dalla fissazione dell’udienza di merito in tempi ravvicinati.
Il Fatto
La società ricorrente, impresa a forte consumo di energia elettrica, aveva presentato istanza per l’accesso al meccanismo di riconoscimento dell’agevolazione disciplinato dal D.L. n. 131/2023 e dalla deliberazione ARERA 619/2023/R/eel. A seguito delle verifiche effettuate dal GSE, la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) aveva comunicato l’esito negativo delle verifiche e disposto la revoca totale dell’agevolazione inizialmente prevista, contestando la restituzione di un ingente somma di denaro.
La società ha impugnato la nota di revoca unitamente alla comunicazione di CSEA e alla relazione di ENEA, chiedendo la sospensione dell’efficacia dei provvedimenti. Si sono costituite in giudizio la CSEA e l’ARERA tramite l’Avvocatura distrettuale dello Stato, mentre non si sono costituiti gli altri soggetti evocati.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha accolto l’istanza di misure cautelari, ritenendo che le censure formulate dalla ricorrente non appaiano implausibili al primo sommario esame della fase cautelare. Il Collegio ha precisato che tale valutazione è effettuata con riserva dei necessari approfondimenti in sede di udienza di merito.
Quanto al periculum in mora, il Tribunale ha evidenziato che la pretesa restitutoria avanzata dalla CSEA, relativa alla revoca totale dell’agevolazione, incide negativamente sull’equilibrio economico-finanziario della società ricorrente. La tutela dell’interesse del privato è stata ritenuta prevalente rispetto alla salvaguardia dell’interesse pubblico, che risulta comunque garantito dalla fissazione dell’udienza pubblica di discussione del merito entro il primo trimestre del 2027.
Il Collegio ha disposto la compensazione delle spese della fase cautelare ai sensi dell’art. 57 c.p.a., attesa la natura della controversia. L’ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione e comunicata alle parti dalla segreteria del Tribunale.
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Nota della Redazione
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