Ferie non godute dal militare e indennità sostitutiva se rinuncia non imputabile (Cons. Stato n. 2922 del 13.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto alle ferie annuali retribuite, garantito dall’art. 36, terzo comma, Cost., è irrinunciabile e si applica anche ai militari in forza dell’art. 1465 del codice dell’ordinamento militare. Il divieto di monetizzazione posto dall’art. 5, comma 8, del d.l. n. 95/2012 non preclude l’indennità sostitutiva quando la mancata fruizione del riposo non sia determinata dalla volontà del lavoratore e non gli sia comunque imputabile. Spetta al datore di lavoro provare di aver posto il lavoratore in condizione di esercitare effettivamente il diritto. Il militare che, nel chiedere l’aspettativa per infermità, ometta di convertire la licenza ordinaria in licenza straordinaria di convalescenza compie una scelta libera e consapevole: la successiva mancata fruizione delle ferie gli è imputabile e non dà luogo ad alcuna indennità.

Il Fatto

L’appellante ha prestato servizio nella Guardia di finanza fino al giudizio di inidoneità al servizio, con contestuale idoneità al transito nei ruoli civili del Ministero dell’economia e delle finanze. In precedenza era stato collocato in aspettativa per infermità. Con istanza successiva ha dichiarato di non aver fruito del congedo ordinario per complessivi giorni riferiti agli anni 2018, 2019, 2020 e 2021 e ha chiesto il trattamento economico sostitutivo.

L’amministrazione ha accolto la domanda solo in parte, respingendo la richiesta per i giorni del 2018 e per una parte di quelli del 2019, sul presupposto che il mancato godimento fosse dovuto alla volontà dell’interessato di non fruirne prima del collocamento in aspettativa. Il TAR Basilicata ha respinto il ricorso. L’interessato ha proposto appello, sostenendo che la mancata fruizione dipendesse da causa a lui non imputabile, cioè dalla cessazione del rapporto per inidoneità, e che la mancata conversione della licenza ordinaria in licenza straordinaria non equivalesse a rinuncia.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato muove dall’art. 36, terzo comma, Cost. e dal principio personalistico, ritenendo la garanzia applicabile ai militari anche in virtù dell’art. 1465 del codice dell’ordinamento militare. Il quadro settoriale, già con il d.P.R. n. 395/1995 esteso al Corpo dal d.P.R. n. 254/1999, ammetteva il pagamento dell’indennità sostitutiva in ipotesi tipiche, tra cui la cessazione dal servizio per infermità.

Sul divieto generale di monetizzazione, introdotto dall’art. 5, comma 8, del d.l. n. 95/2012, la Corte richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 95 del 2016, che ha ritenuto la norma compatibile con l’art. 36 Cost. e con le fonti internazionali ed eurounitarie a condizione che sia interpretata nel senso di riconoscere l’indennità per le ferie non godute per causa non imputabile al lavoratore.

Il percorso argomentativo si completa con la giurisprudenza eurounitaria: la sentenza della Corte di giustizia del 25 giugno 2020, cause C-762/18 e C-37/19, e la sentenza 18 gennaio 2024, C-218/22, che ha circoscritto il divieto di monetizzazione e ha posto a carico del datore di lavoro l’onere di provare che il lavoratore sia stato posto in condizione di fruire effettivamente delle ferie. La regola generale che ne deriva è che l’indennità spetta quando sia certo che la mancata fruizione non sia stata determinata dalla volontà del lavoratore e non gli sia imputabile, come precisato dal parere del Consiglio di Stato, sez. I, n. 1301 del 28 ottobre 2024.

La Corte esamina poi l’art. 905, comma 2, c.m., che impone di concedere i periodi di licenza non fruiti prima del collocamento in aspettativa per infermità, e la sua attuazione mediante la circolare della Guardia di finanza n. 25800 del 23 giugno 2014. La conversione della licenza ordinaria in licenza straordinaria di convalescenza è rimessa a una scelta volontaria del militare, che può optare tra la conversione e la conservazione delle ferie per il periodo successivo alla malattia, secondo il precedente della Sez. II n. 4109 del 2023.

Nel caso concreto l’appellante, con la domanda di aspettativa del 30 ottobre 2019, ha escluso la conversione. Il mancato godimento delle ferie è quindi ascrivibile a una scelta libera e consapevole e non a causa a lui non imputabile: nessun diritto all’indennità sostitutiva può essere riconosciuto. L’appello è respinto, con condanna dell’appellante alle spese processuali del grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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