Nessun obbligo di provvedere su istanza di autotutela edilizia reiterata (TAR Sardegna n. 294 del 16.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Non sussiste alcun obbligo dell’amministrazione di pronunciarsi su un’istanza del privato volta a ottenere un provvedimento in via di autotutela, non essendo coercibile dall’esterno l’attivazione del procedimento di riesame mediante l’istituto del silenzio. La natura officiosa e ampiamente discrezionale del potere di autotutela, nell’an prima che nel quomodo, e la regola di inoppugnabilità dei provvedimenti non tempestivamente contestati escludono che la sollecitazione del privato generi un obbligo giuridico di provvedere. L’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 prefigura l’iniziativa di annullamento in termini di mera possibilità. Il silenzio dell’amministrazione non è quindi illegittimo, e la reiterazione di domande già riscontrate in senso negativo contrasta con i principi di buona fede e leale collaborazione.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un fabbricato confinante con un immobile oggetto di interventi edilizi, ha chiesto al Comune il riesame formale dei titoli autorizzativi rilasciati in favore dei vicini. L’istanza del 24.07.2023 mirava all’adozione di provvedimenti di secondo grado in autotutela, anche di natura demolitoria, a fronte dell’asserita difformità delle opere rispetto ai titoli e alla normativa vigente. La ricorrente ha chiesto altresì la condanna dell’Ente al risarcimento del danno da ritardo.
Il Comune non ha adottato alcun provvedimento espresso sull’istanza. La ricorrente ha quindi agito ex artt. 31 e 117 c.p.a., deducendo l’illegittimità del silenzio a fronte dell’obbligo di pronunciarsi ex art. 2, comma 1, della legge n. 241/1990. L’Ente, costituendosi, ha contestato l’inerzia, avendo già riscontrato le plurime segnalazioni della ricorrente. Anche i controinteressati hanno chiesto il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge le domande, escludendo l’illegittima inerzia dell’amministrazione. Il Comune ha dato prova documentale di aver più volte riscontrato le denunce della ricorrente: già nel 2021, dopo i controlli della Polizia Locale, le contestazioni erano risultate infondate; nel 2022, a seguito di ulteriore segnalazione e nuovo sopralluogo, l’Ente si è pronunciato ancora negativamente in data 5.1.2023.
L’istanza oggetto del giudizio risulta quindi sostanzialmente reiterativa di contestazioni già esaminate. Su questa base il Tribunale esclude la configurabilità di un obbligo di provvedere. Richiamando la giurisprudenza amministrativa prevalente, il Collegio ribadisce che non sussiste alcun obbligo dell’amministrazione di pronunciarsi su un’istanza di autotutela, non essendo coercibile dall’esterno l’attivazione del procedimento di riesame.
Il fondamento è duplice. Da un lato, la natura officiosa e discrezionale del potere di autotutela, rispetto al quale il privato può avanzare solo mere sollecitazioni o segnalazioni prive di valore giuridicamente cogente. Dall’altro, la lettera dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, che configura l’iniziativa di annullamento come mera possibilità, coerentemente con le esigenze di certezza delle situazioni giuridiche e con l’inoppugnabilità dei provvedimenti non tempestivamente contestati.
Il Collegio precisa che l’insussistenza dell’obbligo vale a maggior ragione quando l’Ente si è già pronunciato in passato e il richiedente, insoddisfatto della risposta negativa, reiteri la domanda sulla stessa vicenda. Tale condotta contrasta con i principi di buona fede e leale collaborazione, oltre che di efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna alle spese in favore del Comune e compensazione nei confronti dei controinteressati.
Nota della Redazione
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