Giurisdizione sull’indennizzo per acquisizione sanante: decide il giudice ordinario (TAR Sardegna n. 293 del 16.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le controversie relative alla determinazione e alla corresponsione dell’indennizzo dovuto per l’acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, davanti alla corte d’appello in unico grado, ai sensi dell’art. 53, comma 2, d.P.R. n. 327/2001 e dell’art. 133, lett. g), cod. proc. amm. L’indennizzo è inteso dal legislatore come un unicum non scomponibile: anche la voce liquidata a titolo di risarcimento per il periodo di occupazione senza titolo costituisce una componente del pregiudizio patrimoniale. Restano invece attribuite al giudice amministrativo le controversie in cui si deduca l’illegittimità in sé del provvedimento di acquisizione, per insussistenza dei presupposti di legge, compresa la valutazione delle ragioni di interesse pubblico. La sottrazione al giudice amministrativo opera anche quando le censure investano la motivazione del provvedimento e l’omesso avviso di avvio del procedimento, ove formulate con esclusivo riferimento ai criteri di calcolo dell’indennità.

Il Fatto

La ricorrente ha impugnato davanti al TAR Sardegna, in riassunzione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il provvedimento con cui la Provincia di Sassari ha disposto l’acquisizione al patrimonio indisponibile di aree utilizzate per la realizzazione di un collegamento viario, in assenza di valido ed efficace provvedimento di esproprio, ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001. L’atto ha determinato il valore delle aree in una somma per ettaro e ha quantificato l’indennizzo complessivo, distinguendo le voci del pregiudizio patrimoniale, del danno non patrimoniale, dell’indennità per coltivatore diretto e del risarcimento per il periodo di occupazione senza titolo.

La ricorrente ha articolato tre motivi: la determinazione dell’indennità su una base di calcolo riferita al valore agricolo del bene e a una data anteriore all’acquisizione, nonostante l’avvenuta trasformazione del terreno; il difetto di motivazione in ordine ai criteri seguiti rispetto a quelli dettati dall’art. 42-bis; l’omessa trasmissione dell’avviso di avvio del procedimento. La Provincia ha eccepito in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo la spettanza della controversia al giudice ordinario.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato per primo il profilo del riparto di giurisdizione, ritenendolo assorbente. L’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 ha regolato la tutela del privato colpito dalle conseguenze dell’occupazione senza titolo: da un lato ha riconosciuto all’amministrazione la possibilità di acquisire il terreno al proprio patrimonio indisponibile, dall’altro ha disciplinato l’indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quantificato forfettariamente.

Il riferimento normativo decisivo è l’art. 53, comma 2, d.P.R. n. 327/2001, secondo cui resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa. Da tale disposizione il Tribunale ha tratto la conseguenza che tutte le questioni sulla quantificazione e sulla congruità dell’indennizzo ex art. 42-bis sfuggono alla giurisdizione amministrativa.

Il percorso argomentativo si fonda su due richiami conformi. La Cass. civ. Sez. Un. n. 20691/2021 ha qualificato il credito del proprietario come intrinsecamente indennitario e ha chiarito che la somma forfettariamente determinata a titolo risarcitorio vale solo a illuminare la genesi di una delle componenti dell’indennizzo, senza attribuire al proprietario una duplice legittimazione. La stessa pronuncia ha però circoscritto la competenza amministrativa alle controversie in cui sia dedotta l’illegittimità in sé del provvedimento di acquisizione, per insussistenza dei requisiti di legge. Il Cons. Stato n. 2682 del 2017, richiamando Cass. Sez. Un. n. 15283 del 25.07.2016, ha confermato che anche l’indennizzo per il periodo di occupazione, sebbene qualificato dalla norma come risarcimento, è devoluto al giudice ordinario e alla corte d’appello in unico grado.

Applicando tali principi, il Collegio ha rilevato che tutte le doglianze della ricorrente attengono alla determinazione delle indennità. Anche la censura sulla motivazione e quella sull’omesso avviso procedimentale risultano articolate con specifico riferimento ai criteri di calcolo. La ricorrente non ha mai contestato in atti l’insussistenza dei presupposti dell’acquisizione, né le ragioni di interesse pubblico che la giustificano. Il Tribunale ha pertanto dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, davanti al quale la controversia può essere riproposta nei termini e agli effetti dell’art. 11 cod. proc. amm., compensando le spese per la peculiarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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