Ottemperanza al giudicato sulle spese e credito autonomo del legale antistatario (TAR Lombardia n. 2957 del 30.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
La liquidazione delle spese di giudizio con distrazione in favore del procuratore costituito fa sorgere in capo al legale un credito autonomo e distinto rispetto a quello della parte, che lo legittima ad agire in proprio per l’ottemperanza al giudicato. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, e accertata l’inerzia dell’amministrazione, il giudice dichiara l’inottemperanza e assegna un nuovo termine, nominando sin d’ora il commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento. La mancata contestazione dell’an e del quantum da parte dell’amministrazione costituita conferma la fondatezza della pretesa esecutiva.

Il Fatto

Il ricorrente, avvocato, ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi in relazione a una sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro, pubblicata nel gennaio 2024, limitatamente al capo che aveva condannato il Ministero al pagamento delle spese legali con distrazione in favore del procuratore costituito e al rimborso dei contributi unificati.

Il titolo, munito di formula esecutiva e ritualmente notificato, era passato in giudicato. Nonostante l’efficacia esecutiva e il giudicato, l’amministrazione non ha eseguito il pagamento. Da qui il ricorso per ottemperanza. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma; non si è costituito l’Ufficio Scolastico Regionale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione del titolo esecutivo. La liquidazione delle spese in favore del legale antistatario, osserva il Tribunale, fa nascere un credito autonomo e distinto in capo al legale, diverso e ulteriore rispetto a quello della parte, che lo legittima ad agire in proprio. Il principio è ricondotto al precedente di Cassazione sez. III n. 4792 del 6 marzo 2006.

Passando al merito dell’esecuzione, il TAR rileva che rispetto al titolo, passato in giudicato e notificato, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. La documentazione in atti e le dichiarazioni del ricorrente dimostrano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti, neppure parziali.

L’amministrazione resistente non ha formulato deduzioni sul punto né fornito indicazioni sull’andamento della procedura. Il credito, quindi, non è contestato nell’an e nel quantum. Su queste basi il ricorso è fondato e va accolto, dichiarandosi l’inottemperanza del Ministero.

Il Tribunale assegna all’amministrazione il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per dare esecuzione al giudicato. Per il caso di inutile decorso nomina sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega, il quale provvederà entro un ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, inviando poi una relazione sugli adempimenti. Quanto alle spese del giudizio, il Collegio le compensa, rilevando che per altro capo della stessa sentenza pende separato ricorso dinanzi alla medesima Sezione, con conseguente carattere seriale e sostanziale duplicazione dell’azione proposta dal legale antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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