Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse e compensazione delle spese (TAR Lombardia n. 2983 del 30.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione del gravame determina l’improcedibilità del ricorso per difetto sopravvenuto d’interesse. La declaratoria di improcedibilità non implica un esame del merito e lascia impregiudicata la questione di fondo. La compensazione delle spese si giustifica quando le questioni implicate presentano oggettive oscillazioni giurisprudenziali, in particolare sul consolidamento dell’ammissione con riserva a procedure concorsuali all’esito del superamento delle relative prove.
Il Fatto
I ricorrenti erano stati ammessi con riserva a partecipare al concorso per il reclutamento del personale docente bandito con d.d.g. n. 106/2016, in forza di un’ordinanza cautelare resa dal TAR Lazio nel giudizio promosso contro il provvedimento di esclusione per mancanza di titolo abilitante. Superate le prove, erano stati individuati quali destinatari di contratti a tempo indeterminato e i relativi posti erano stati accantonati.
All’esito della sentenza con cui il Consiglio di Stato aveva accolto l’appello dell’amministrazione contro la pronuncia di primo grado, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia li ha depennati dalle graduatorie con decreto dirigenziale n. 4020 del 10.10.2022, annullando i precedenti provvedimenti e disponendo la risoluzione dei contratti e la loro conversione a tempo determinato. I ricorrenti hanno impugnato tale decreto e gli atti connessi davanti al TAR Lombardia.
La Motivazione della Corte
Nel corso del giudizio il difensore dei ricorrenti ha depositato due atti, il 23 aprile 2024 per conto di alcuni assistiti e il 20 settembre 2024 per conto degli altri, con cui ha dichiarato che essi non hanno più interesse alla decisione del gravame. La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 24 ottobre 2024.
Il Collegio ha preso atto di tale dichiarazione e ne ha tratto la conseguenza processuale: il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse. L’interesse alla decisione, quale condizione dell’azione, deve permanere per tutta la durata del giudizio; venuta meno la sollecitazione della parte, l’esame del merito diventa inutile e la pronuncia si esaurisce in rito.
Quanto alle spese, il Tribunale le ha compensate. La ragione è esplicitata: sussistono oscillazioni giurisprudenziali sulle questioni implicate nel ricorso, in particolare sul consolidamento dell’ammissione con riserva a procedure concorsuali all’esito del superamento delle relative prove.
A sostegno di tale rilievo il Collegio richiama pronunce favorevoli — Cons. Stato, Sez. VII, 24 agosto 2022, n. 7427 e Id., 29 novembre 2023, n. 10312 — e pronunce di segno contrario: Cons. Stato, Sez. VI, 23 giugno 2021, n. 4807; Id., 4 febbraio 2022, n. 804; Id., 22 giugno 2022, n. 5154; Id., Sez. VII, 7 luglio 2023, n. 6659; Id., 24 gennaio 2024, n. 768. Il contrasto giurisprudenziale giustifica dunque la compensazione, pur in presenza di una declaratoria in rito.
Il dispositivo dichiara il ricorso improcedibile e compensa le spese, con ordine di esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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