Acquisizione al patrimonio comunale atto dovuto e vincolato dopo inottemperanza ordine demolizione (TAR Lombardia n. 2959 del 30.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di demolizione divenuta definitiva e non sospesa impone all’amministrazione, decorso inutilmente il termine fissato dall’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, di disporre l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale del manufatto abusivo e dell’area di sedime. Il provvedimento di acquisizione costituisce atto dovuto e vincolato nel contenuto: l’acquisizione “di diritto” deriva dal mero mancato adempimento dell’ordine demolitorio. Il destinatario non può opporre l’illegittimità derivata dell’ordine presupposto non impugnato, né la propria disponibilità a demolire manifestata dopo la scadenza del termine, poiché rileva esclusivamente il dato fattuale dell’avvenuta o mancata riduzione in pristino.
Il Fatto
La ricorrente era proprietaria di un fabbricato edificato in assenza di titolo in un Comune della provincia di Pavia. L’Unione di Comuni competente aveva emesso nel 2017 un’ordinanza di rimessione in pristino mediante demolizione. Il provvedimento veniva impugnato davanti al TAR, che dapprima negava la sospensione cautelare e poi dichiarava il ricorso irricevibile. Nel 2020, accertata l’inottemperanza all’ordine, la stessa Unione disponeva l’acquisizione immediata dell’immobile al patrimonio del Comune.
La proprietaria impugnava l’ordinanza di acquisizione davanti al TAR Lombardia, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. La domanda cautelare veniva respinta. La ricorrente deduceva l’illegittimità derivata dall’asserita invalidità dell’atto presupposto e un eccesso di potere per contraddittorietà dell’azione amministrativa, avendo rappresentato la propria disponibilità a demolire una porzione del fabbricato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso e incentra l’analisi sul rapporto tra atto presupposto e atto consequenziale. L’ordinanza di demolizione non è stata impugnata nel giudizio in esame e ha formato oggetto di una separata controversia, il cui ricorso è stato dichiarato irricevibile. Ad oggi essa risulta pienamente valida ed efficace. Da ciò deriva che l’adozione dell’ordinanza di acquisizione, decorso il termine di legge, costituiva un atto dovuto ai sensi dell’art. 31, commi 3 e 4, d.P.R. n. 380/2001.
Il Tribunale chiarisce il perimetro del sindacato: la ricorrente avrebbe dovuto dedurre esclusivamente vizi propri dell’atto di acquisizione, non l’illegittimità del provvedimento presupposto. Sul punto richiama il precedente TAR Sicilia, Palermo, Sez. II, n. 1755 del 2023.
Quanto alla dedotta contraddittorietà, la doglianza non è fondata. L’emissione di un ordine di demolizione valido impone al Comune, in termini vincolati, di procedere all’acquisizione una volta scaduto inutilmente il termine legale. Il Collegio richiama il principio secondo cui l’acquisizione “di diritto” qualifica il provvedimento come obbligatorio e vincolato nel contenuto e lo fa derivare dal mero mancato adempimento dell’ordine demolitorio (Cons. Stato, Sez. II, n. 714 del 2023).
Nel caso concreto la demolizione non era stata eseguita. La disponibilità manifestata dalla proprietaria non assume rilievo, poiché conta solo il dato fattuale della mancata riduzione in pristino. Non sussiste pertanto alcuna contraddittorietà: l’azione amministrativa è conforme allo schema legale del potere vincolato. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della fattispecie.
Nota della Redazione
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