VIA PNRR e silenzio: l’inerzia del privato esclude l’inadempimento dell’Amministrazione (TAR Emilia-Romagna n. 295 del 24.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di valutazione di impatto ambientale di un progetto ricompreso nel PNRR, l’eventuale ritardo del proponente nel dare seguito alle integrazioni documentali richieste dall’Amministrazione esclude che la mancata conclusione del procedimento possa essere imputata all’Amministrazione stessa. Non è pertanto configurabile un silenzio inadempimento ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990 quando, alla data di proposizione del ricorso, il termine per la proposta di provvedimento di VIA da parte della Commissione tecnica non sia ancora maturato per effetto di tale inerzia del privato. Resta esclusa, per carenza del presupposto della condotta illecita, anche la connessa domanda risarcitoria.
Il Fatto
Una società operante nel settore degli impianti fotovoltaici presenta, il 7 dicembre 2021, istanza di VIA al Ministero della Transizione Ecologica per il progetto “Ferrara Sud”, ricompreso nel PNRR come infrastruttura strategica per le fonti rinnovabili. Il Ministero avvia la consultazione pubblica il 2 settembre 2022 e il 18 ottobre 2022 rimette gli atti alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC per il parere di competenza.
Il procedimento non giunge a conclusione. La società notifica ricorso il 12 febbraio 2024, deducendo la violazione dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152 del 2006, e chiede l’accertamento dell’obbligo di provvedere e la condanna al risarcimento del danno. Il Ministero della Cultura eccepisce che le integrazioni documentali richieste sono state prodotte solo il 15 febbraio 2024, dopo la proposizione del ricorso; la ricorrente non replica sul punto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto il quadro normativo. Il progetto rientra tra quelli dell’Allegato II alla Parte Seconda del d.lgs. n. 152/2006, punto 2, e tra quelli dell’Allegato I-bis, punto 1.2.1, con conseguente applicazione dell’art. 25, comma 2-bis, che affida alla Commissione tecnica l’espressione del parere entro trenta giorni dalla conclusione della consultazione e comunque entro centotrenta giorni dalla pubblicazione, con successiva adozione del provvedimento di VIA entro trenta giorni.
La ricorrente, osserva il TAR, ha provato soltanto l’avvio della consultazione e la trasmissione degli atti alla Commissione. Ha invece omesso di dare conto della richiesta di integrazioni documentali formulata il 18 ottobre 2022, ottemperata nel rispetto delle formalità solo il 15 febbraio 2024, quindi dopo il ricorso. Il dato non è contestato.
Da qui la prima conclusione: il ritardo nell’integrazione esclude che la mancata conclusione del procedimento sia imputabile all’Amministrazione. Non risulta inoltre provato il decorso del termine del comma 2-bis per la predisposizione dello schema di provvedimento. Manca, dunque, il presupposto del silenzio inadempimento, poiché solo dopo il completamento di questa fase endoprocedimentale inizia a decorrere il termine per l’adozione del provvedimento di VIA.
Il Collegio esclude anche la violazione del comma 2-quater, che disciplina l’intervento sostitutivo in caso di inerzia della Commissione: le integrazioni intervenute dopo la presentazione del ricorso impediscono di ritenere perfezionato, a quella data, il silenzio devolutivo invocato.
Il ricorso è quindi respinto, perché alla data della proposizione non era ravvisabile alcun illegittimo silenzio. Segue il rigetto della domanda risarcitoria per carenza del presupposto della condotta illecita, con condanna della ricorrente alle spese, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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