Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso per rinuncia del ricorrente (TAR Abruzzo n. 296 del 13.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo il ricorrente ha la piena disponibilità dell’azione fino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione. La dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso comporta l’improcedibilità dell’impugnazione. In tal caso il giudice non può decidere la controversia nel merito né procedere d’ufficio, essendo tenuto al rispetto del principio dispositivo. Il giudice non ha il potere di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. La declaratoria di improcedibilità consegue alla sola manifestazione della volontà abdicativa, senza necessità di accertare la fondatezza dei motivi dedotti.
Il Fatto
La società ricorrente, operatore di telefonia fissa e mobile, ha presentato alla Provincia istanza di autorizzazione per opere civili, scavi e occupazione di suolo pubblico ai sensi dell’art. 88 del D.Lgs. n. 259/2003, per l’apertura di una buca e la posa di cavo telefonico sotterraneo in diramazione da cavo esistente, lungo la strada provinciale di Cavalletto, nel Comune dell’Aquila.
Con il provvedimento impugnato, la Provincia ha subordinato l’accoglimento dell’istanza al pagamento di diritti istruttori, alla costituzione di un deposito cauzionale mediante polizza fideiussoria e all’acquisto di una marca da bollo. La ricorrente ha adempiuto con riserva di ripetizione e ha impugnato l’atto, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere.
La Motivazione della Corte
Nel corso del giudizio la Provincia ha depositato una nuova autorizzazione rilasciata per lo stesso intervento, a seguito di diversa istanza presentata da altro operatore del medesimo gruppo, senza richiesta di oneri istruttori né deposito cauzionale. La resistente ne ha tratto l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
La ricorrente, con nota depositata il 19 dicembre 2024, ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione del giudizio, avendo la nuova autorizzazione sostituito e superato la precedente, e ha chiesto l’integrale compensazione delle spese di lite, richiesta sulla quale la Provincia ha anticipato il proprio accordo.
Il Collegio ha richiamato il principio generale della piena disponibilità dell’azione da parte del ricorrente sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione. Entro tale perimetro la parte può dichiarare di avere perduto ogni interesse alla pronuncia.
Il Giudice ha escluso di poter procedere d’ufficio o sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. Ha quindi dato continuità all’orientamento secondo cui la dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse comporta l’improcedibilità dell’impugnazione, non potendosi decidere nel merito in ossequio al principio dispositivo, richiamando TAR Lazio Roma, sez. I, n. 971 del 2011, TAR Lazio Roma, sez. I, n. 33224 del 2010 e TAR Campania, Napoli, sez. VIII, n. 4288 del 2015.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, con compensazione integrale delle spese, anche in ragione dell’espressa richiesta della ricorrente.
Nota della Redazione
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