Motivazione per relationem all’informativa riservata nel diniego di cittadinanza (TAR Lazio n. 8602 del 11.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di concessione della cittadinanza italiana fondato su ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica è sufficientemente motivato, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990, quando consente di comprendere l’iter logico seguito dall’Amministrazione, senza che sia necessario riportare analiticamente nel corpo dell’atto le informazioni riservate acquisite dagli organismi di sicurezza. La motivazione per relationem all’informativa secretata è legittima, atteso il carattere riservato delle informazioni ex art. 2, comma 1, lett. d), del decreto del Ministero dell’Interno n. 415/1998. L’interesse del richiedente all’acquisto della cittadinanza è recessivo rispetto all’esigenza di salvaguardia della sicurezza nazionale. Non è configurabile la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 quando il diniego è supportato da dati riservati, la cui ostensione non sarebbe comunque consentita e la cui conoscenza non avrebbe potuto condurre a un esito diverso del procedimento. La valutazione prognostica sull’affidabilità del naturalizzando deve considerare anche l’area della prevenzione dei reati e le situazioni di astratta pericolosità sociale, non solo i fatti penalmente rilevanti.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, impugnava il decreto con cui il Ministero dell’Interno aveva respinto la sua istanza di concessione della cittadinanza italiana, presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, per motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica. Il diniego si basava su elementi comprovanti una presunta pericolosità del richiedente, emersi da un’informativa degli organi di sicurezza, senza che il contenuto di tale documentazione fosse riportato nel provvedimento.

Avverso il diniego, il ricorrente deduceva violazione dell’art. 3 della Costituzione e dell’art. 3 della legge n. 241/1990 per difetto assoluto di motivazione, nonché violazione del diritto di difesa e di azione ex artt. 24 e 113 della Costituzione e 6 e 13 della CEDU. Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. A seguito di ordinanza interlocutoria del Tribunale, l’Amministrazione depositava l’informativa sulla base della quale era stato emesso il diniego.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto infondate le censure formulate, avendo l’Amministrazione valutato in modo non manifestamente illogico la situazione del ricorrente, in ragione della rinvenuta contiguità a movimenti aventi scopi non compatibili con la sicurezza della Repubblica. Dall’informativa acquisita in giudizio risultava, in particolare, che il richiedente era emerso in ambito investigativo, anche internazionale, per la sospetta appartenenza a organizzazioni radicali islamiche.

Il richiamo agli elementi sfavorevoli contenuti nell’informativa dei servizi segreti costituisce una valida motivazione per relationem, idonea a giustificare il diniego della naturalizzazione. L’obbligo motivazionale può essere adeguatamente calibrato in funzione della delicatezza degli interessi coinvolti, legittimando un assolvimento “attenuato” quando una più ampia disclosure dei dati e delle informazioni potrebbe attentare alla segretezza connaturata allo svolgimento di investigazioni particolarmente penetranti. Il provvedimento di diniego non deve necessariamente riportare analiticamente le notizie che potrebbero compromettere l’attività preventiva o di controllo degli organi preposti, essendo sufficiente l’indicazione delle ragioni del diniego.

Il carattere secretato delle informazioni poste a base del diniego non ne consente l’ostensione, come prevede l’art. 2, comma 1, lett. d), del d.m. n. 415/1998. Ne consegue l’infondatezza della doglianza relativa all’omissione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, la cui ratio presuppone che l’interessato sia messo in condizione di conoscere dettagliatamente gli elementi che giustificano l’adozione del provvedimento negativo, circostanza non ipotizzabile quando il diniego è supportato da dati riservati sottratti all’accesso.

Il Collegio ha precisato che non vi è ragione di dubitare dell’attendibilità delle informazioni provenienti dagli organismi preposti ai servizi di sicurezza dello Stato, raccolte nell’esercizio delle loro funzioni istituzionali. Nell’ambito del giudizio prognostico sull’affidabilità del richiedente, in un’ottica di precauzione, non rilevano solo i fatti penalmente rilevanti ma anche l’area della prevenzione dei reati e qualsivoglia situazione di astratta pericolosità sociale. La valutazione compiuta dal Ministero è pertanto insindacabile, risultando preminente l’esigenza di salvaguardia della sicurezza nazionale rispetto all’interesse del richiedente all’acquisto di uno status irrevocabile, che presuppone l’assenza di dubbi sulla piena adesione ai valori costituzionali. Il ricorso è stato respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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