Revoca Entratel ancorata solo alle irregolarità nella trasmissione telematica (C.G.A.R.S. n. 172 del 10.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le cause di revoca dell’abilitazione all’accesso al servizio telematico Entratel sono tassativamente individuate dall’art. 3, comma 4, d.P.R. n. 322/1998 e coincidono con le gravi o ripetute irregolarità commesse nello svolgimento dell’attività di trasmissione delle dichiarazioni, con i provvedimenti di sospensione irrogati dall’ordine professionale o con la revoca dell’autorizzazione dei centri di assistenza fiscale. L’art. 25, comma 3, D.M. n. 164/1999 ha matrice esclusivamente procedimentale: consente all’ufficio di vigilanza di trasmettere la documentazione a quello competente alla revoca, ma non amplia il perimetro sanzionatorio. La mancanza dei requisiti di onorabilità previsti dall’art. 8 D.M. n. 164/1999 rileva ai soli fini del rilascio del visto di conformità e dell’asseverazione, non dell’abilitazione alla trasmissione telematica. Trattandosi di norma dal contenuto sanzionatorio, ne è inibita l’interpretazione estensiva o analogica.
Il Fatto
Un commercialista, abilitato al servizio Entratel dal 2001, riceveva nel 2022 dalla Procura della Repubblica richiesta di rinvio a giudizio per bancarotta fraudolenta in concorso, nella qualità di componente del collegio sindacale di una società fallita. Comunicata la pendenza all’Agenzia delle Entrate, l’Amministrazione adottava separati provvedimenti: la cancellazione dall’elenco dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità e la revoca dell’abilitazione all’accesso al servizio telematico, quest’ultima a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla notifica.
Il professionista impugnava dinanzi al TAR Sicilia la sola revoca dell’accesso a Entratel. Il Tribunale accoglieva il ricorso, richiamando la decisione di questo Consiglio n. 43 del 2022. L’Agenzia delle Entrate proponeva appello, sostenendo che la revoca trovasse autonoma base nell’art. 25, comma 3, D.M. n. 164/1999, per violazioni tributarie gravi commesse dal professionista sul piano personale. In via subordinata chiedeva la rimessione all’Adunanza Plenaria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto che l’Amministrazione ha revocato l’abilitazione in ragione della richiesta di rinvio a giudizio e della conseguente ritenuta perdita dei requisiti di onorabilità ex art. 8 D.M. n. 164/1999, richiamato dall’art. 21, comma 2, lett. c), con necessaria revoca ai sensi dell’art. 25 del medesimo decreto. Verifica quindi se l’art. 3, comma 4, d.P.R. n. 322/1998 consentisse il provvedimento e conclude negativamente: le irregolarità rilevanti devono essere tenute dal professionista nello svolgimento dell’attività di trasmissione delle dichiarazioni, e tra le cause di revoca non figura la pendenza di un procedimento penale.
Passa poi al combinato disposto degli artt. 21, comma 2, lett. c), e 25, comma 3, del D.M. n. 164/1999. L’art. 8 riguarda esclusivamente i professionisti che intendano esercitare la facoltà di rilasciare il visto di conformità o l’asseverazione e non disciplina la diversa attività di accesso a Entratel. L’art. 25, dedicato alla vigilanza sul corretto svolgimento dell’assistenza fiscale, delinea una scansione procedimentale: processo verbale, termine per eliminare le irregolarità, eventuale sospensione cautelare, infine trasmissione della documentazione all’ufficio competente alla revoca.
Secondo il Collegio, quella trasmissione non integra una causa autonoma di revoca. L’ufficio ricevente può adottare il provvedimento solo ove ravvisi una delle ipotesi dell’art. 3, comma 4, d.P.R. n. 322/1998; nessun automatismo è configurabile tra inoltro degli atti e revoca. La norma ministeriale ha matrice procedimentale e non estende l’ambito applicativo della disposizione sanzionatoria, che resta insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
Il Collegio richiama e conferma il proprio indirizzo, espresso dalle decisioni n. 42 del 14 gennaio 2022, n. 72 del 2 febbraio 2021 e n. 1018 del 9 novembre 2020: la ratio dei requisiti di alto profilo è legata alla delicatezza del visto di conformità, esigenza non positivizzata per il servizio Entratel, di mera trasmissione documentale e aperto a una platea ampia di soggetti. L’errata lettura dell’appellante consiste nel considerare l’art. 25 come fonte di revoca.
L’appello è quindi infondato. Quanto alla richiesta di rimessione all’Adunanza Plenaria, l’art. 99, comma 1, c.p.a. la consente in presenza di contrasti giurisprudenziali; nella specie la questione trova numerosi precedenti conformi della Sezione e non risultano indirizzi opposti di altre sezioni. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Nota della Redazione
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