Segno di riconoscimento e cancellature nelle schede elettorali: correzione del risultato (TAR Abruzzo n. 298 del 13.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia elettorale la cancellatura apposta su una scheda non integra segno di riconoscimento quando consista in uno scarabocchio privo di forma specifica e riconoscibile, restando invece chiaramente desumibile la volontà dell’elettore. Costituisce viceversa segno di riconoscimento, con conseguente nullità della scheda, l’indicazione di nome e cognome di soggetti non candidati in alcuna lista ma esistenti nella comunità degli aventi diritto al voto. La preferenza espressa nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato è efficace se riferita a candidato della lista votata. Nel giudizio elettorale il thema decidendum è delimitato dalla domanda, cosicché non si tiene conto di schede estranee all’oggetto della verificazione disposta.
Il Fatto
Alle elezioni comunali di un Comune sotto i 15.000 abitanti la lista n. 2 riportava 508 voti e la lista n. 1 ne riportava 505, con proclamazione a sindaco del candidato della prima. Alcuni cittadini elettori e candidati della lista minoritaria impugnavano i verbali di sezione, il verbale dell’Adunanza dei Presidenti e la proclamazione, deducendo l’errata attribuzione di quattro schede e chiedendo la verificazione.
Il controinteressato eccepiva l’inammissibilità del ricorso per carenza di prova di resistenza, assumendo che solo una contestazione fosse stata verbalizzata. Il Collegio ordinava l’integrazione del contraddittorio nei confronti del sindaco eletto e disponeva la verificazione sulle quattro schede contestate, eseguita dal Prefetto e depositata in atti.
La Motivazione della Corte
L’eccezione di inammissibilità è infondata. La mancata verbalizzazione delle contestazioni da parte del rappresentante di lista non implica acquiescenza e non preclude la contestazione successiva. Richiamata l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 32/2014, il Collegio ribadisce che la dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio ha rilevanza probatoria equivalente alla testimonianza e che nessuna norma impone un onere decadenziale, essendo facoltative sia la presenza del rappresentante sia la contestazione immediata ai sensi degli artt. 54 e 68 del d.P.R. n. 570/1960. Le dichiarazioni costituivano dunque valido principio di prova per tutte e quattro le schede.
Nel merito il giudizio non mira a una rinnovazione generalizzata dello scrutinio. Il principio della domanda delimita il thema probandum, come affermato da Cons. Stato, Sez. III, n. 1559/2018, e la giurisdizione elettorale ha natura soggettiva: non rilevano le ulteriori schede esaminate dal verificatore oltre l’oggetto dell’ordinanza, secondo Cons. Stato, Sez. III, n. 2996/2017.
Quanto alla prima scheda, la croce sul simbolo della lista e il nome del candidato consigliere, con la cancellazione informe del nome apposto nel riquadro della lista avversaria, non integrano segno di riconoscimento. La cancellatura è uno scarabocchio privo di forma specifica: la scheda è valida, risultando inconferente il richiamo a Cons. Stato n. 4780/2020, relativo a un caso con due croci e cancellazioni.
La seconda scheda, recante la croce sul nome del candidato sindaco e una preferenza per un consigliere della medesima lista scritta nel riquadro avversario, è valida ai sensi dell’art. 57 del d.P.R. n. 570/1960, non ravvisandosi contraddizione nel voto.
Le due schede del terzo motivo riportano cognomi di soggetti non candidati ma elettori del seggio: costituiscono segno di riconoscimento e sono nulle, in linea con Cons. Stato, Sez. III, n. 5053/2019. Il Collegio dispone quindi la correzione del risultato elettorale ai sensi dell’art. 130, comma 9, cod. proc. amm., con proclamazione del nuovo sindaco e compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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