Consigliere comunale e assessore non impugna le delibere di giunta senza lesione (TAR Sicilia n. 2978 del 05.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il consigliere comunale e l’assessore non sono legittimati a impugnare dinanzi al giudice amministrativo gli atti dell’amministrazione di appartenenza per dedurre meri profili di illegittimità dell’azione amministrativa. La legittimazione attiva sussiste solo quando l’atto incide in via diretta e immediata sul munus pubblico, ossia sulle prerogative che l’ordinamento riconosce alla carica, interferendo sul corretto esercizio del mandato. La verifica della legittimità e dell’opportunità delle delibere di giunta rientra nelle attribuzioni del consiglio comunale, che la svolge in sede collegiale con autonoma valutazione. Il giudice non può sostituirsi a tale valutazione né inserirsi nel dibattito tra organi della stessa persona giuridica.
Il Fatto
La ricorrente, già assessore comunale con delega alla cultura e pubblica istruzione fino al 14 ottobre 2022 e consigliere comunale, ha impugnato numerose delibere della giunta municipale, assumendo di essere stata convocata in modo irregolare e di non aver potuto partecipare alle sedute. Ha dedotto la violazione delle norme statutarie sul riparto di competenze tra giunta e consiglio, dell’art. 97 Cost. e dei principi di buon andamento e trasparenza, contestando anche l’atto con cui il Segretario Generale ha rifiutato di attivare i controlli interni.
Il Comune di Adrano si è costituito eccependo, tra l’altro, il difetto di legittimazione della ricorrente, l’irricevibilità del ricorso per tardività e l’infondatezza nel merito. Ministero dell’Interno e Assessorato regionale hanno eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva. L’istanza cautelare era stata rigettata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie preliminarmente l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla difesa erariale. L’art. 41 c.p.a. esclude la legittimazione passiva delle amministrazioni che non abbiano adottato la determinazione finale; gli atti del segretario generale sono imputabili all’ente comunale per il rapporto organico. Ministero e Assessorato sono pertanto estromessi dal giudizio.
Nel merito il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione a ricorrere. Il consigliere comunale, al pari del sindaco e degli assessori, non è di regola legittimato ad agire contro l’amministrazione di appartenenza, perché il processo amministrativo dirime controversie intersoggettive e non è aperto ai conflitti tra organi o componenti dello stesso ente. La legittimazione va riconosciuta quando vengono in rilievo atti che incidono in via diretta sul munus e sul diritto spettante alla persona investita della carica.
Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui il consigliere può agire solo in presenza di una lesione diretta delle proprie prerogative (Cons. Stato, sez. V, 19 febbraio 2007), e ribadisce che non rientra tra tali prerogative la pretesa di esaminare o decidere su delibere di giunta immuni da vizi. Tale verifica spetta al consiglio comunale, che valuta legittimità e opportunità degli atti in sede collegiale.
La legittimazione può predicarsi solo se gli atti di un organo incidono sulle competenze riservate a un altro e quest’ultimo sia stato escluso dal circuito procedimentale di verifica, venendo esautorato delle competenze assegnategli da legge o statuto (Cons. Stato, sez. V, 19 aprile 2013, n. 2213). Nel caso di specie i motivi dedotti attengono a meri profili di legittimità che non toccano la posizione della ricorrente quale consigliere. Il Collegio rileva una scissione tra i motivi e la prospettata legittimazione, ancorata a una qualifica che non risulta lesa.
I precedenti richiamati dalla difesa non mutano la conclusione: riguardano ricorrenti lesi nella propria sfera giuridica, il diritto di partecipazione alle sedute consiliari o conflitti interorganici tra sindaco, giunta e consiglio in cui si lamentava la violazione della sfera di competenza normativamente prevista. Assorbiti gli ulteriori profili, il ricorso è dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese per la peculiarità della questione.
Nota della Redazione
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