La deroga per le strutture precarie non consente la sopraelevazione abusiva (TAR Sicilia n. 2982 del 05.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 20 della legge regionale siciliana n. 4/2003 consente la chiusura di terrazze, preferibilmente già coperte, purché al medesimo livello della costruzione esistente, ma non autorizza la sopraelevazione dell’edificio mediante la realizzazione di un ulteriore piano. La qualificazione dell’opera come precaria è irrilevante ai fini della legittimità: la deroga non opera quando il manufatto, per struttura e destinazione, soddisfa esigenze durevoli nel tempo e determina aumento di superfici e volumi con funzione abitativa. La realizzazione di un vano soggiorno-cucina con annesso servizio igienico, comunicante con l’appartamento e formante con esso un corpus unitario, integra ampliamento del fabbricato e richiede il titolo edilizio. Ne consegue la legittimità dell’ordine di demolizione adottato dal Comune.

Il Fatto

Il ricorrente è comproprietario, per successione, di un appartamento posto al secondo piano di un edificio, con terrazza soprastante e vano lavatoio. Sul terrazzo un familiare aveva realizzato una struttura in legno di circa 35 mq, coperta con materiale plastico a forma di tegole, chiusa lateralmente da infissi in alluminio e vetri e collegata all’appartamento da una scala a chiocciola in ferro. A seguito di sopralluogo della Polizia Municipale, il Dirigente dell’edilizia privata del Comune ha ingiunto la demolizione dell’opera, qualificata come sopraelevazione abusiva realizzata in assenza di permesso di costruire.

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza davanti al TAR Sicilia, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 20 della legge regionale n. 4/2003 ed eccesso di potere per difetto dei presupposti. Ha sostenuto che il manufatto, essendo smontabile e di facile rimozione, rientrerebbe tra le opere precarie escluse dal titolo edilizio, senza aumento di superficie utile, volume o modifica della sagoma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rigettato il ricorso muovendo dalla lettura testuale dell’art. 20 della legge regionale n. 4/2003, che deroga alle disposizioni generali per la chiusura di terrazze non superiori a 50 mq e per la copertura di spazi interni con strutture precarie, fermo restando il nulla-osta della Soprintendenza per gli immobili vincolati.

Secondo il TAR la norma invocata consente al più la chiusura di spazi al medesimo livello della costruzione già esistente e non la realizzazione di un piano ulteriore. Il Collegio richiama sul punto il precedente T.A.R. Sicilia, Palermo, n. 3266/2014 e il parere del C.G.A.R.S. n. 256 del 25 maggio 2022. Ne deriva che, a prescindere dalla riconducibilità del manufatto alla nozione di opera precaria, l’intervento non può essere assentito.

Il Tribunale ha poi verificato in concreto la funzione dell’opera. All’interno della sopraelevazione sono stati ricavati un vano soggiorno-cucina e un servizio igienico, pienamente comunicanti con l’appartamento e con esso formanti un corpus unitario. La documentazione fotografica allegata al verbale di sopralluogo conferma l’aumento delle superfici e dei volumi con destinazione abitativa. Tali elementi dimostrano che l’opera soddisfa esigenze durevoli nel tempo e integra una forma di ampliamento del fabbricato.

Il Collegio ha inoltre escluso che la deroga regionale possa coprire il cambio di destinazione d’uso da locale tecnico a locale abitabile, richiamando il precedente T.a.r. Sicilia, sez. II, n. 972 del 29 marzo 2021. Le opere esulano dunque dall’ambito applicativo dell’art. 20 e hanno natura abusiva: l’amministrazione ha correttamente ingiunto la demolizione.

Il ricorso è stato rigettato, con compensazione delle spese di lite in ragione della costituzione del Comune con memoria di mera forma. La sentenza è stata resa con motivazione ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm., all’esito della camera di consiglio del 1° luglio 2024.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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