Sovradimensionamento degli standard e motivazione rinforzata della variante urbanistica (TAR Sicilia n. 2979 del 05.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’Amministrazione gode di ampia discrezionalità nelle scelte di pianificazione urbanistica, ma tale discrezionalità incontra un limite quando la variante comporti il sovradimensionamento delle aree destinate a standard rispetto ai parametri del D.M. n. 1444/1968. In questa ipotesi la scelta pianificatoria deve essere sostenuta da una motivazione rinforzata, che dia conto della popolazione residente, delle prospettive demografiche e dell’effettiva estensione degli spazi pubblici attrezzati. La mancata esecuzione degli incombenti istruttori disposti dal giudice costituisce argomento di prova ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a. e integra non contestazione dei fatti allegati dal ricorrente. Ne consegue che, in assenza di riscontro, deve ritenersi provato il superamento degli standard e l’illegittimità della variante per difetto di motivazione.

Il Fatto

I ricorrenti sono proprietari di un’area del Comune di Catania già destinata a zona L dal vigente P.R.G. Ricevuta la comunicazione della decadenza dei vincoli espropriativi, hanno chiesto all’Amministrazione la rideterminazione della destinazione urbanistica dei terreni, senza ottenere riscontro.

Accolto il ricorso avverso il silenzio, il TAR condannava il Comune a provvedere e nominava un Commissario ad acta. Questi adottava una variante che riclassificava le aree come verde attrezzato, poi approvata dall’Assessorato regionale. I proprietari hanno impugnato la variante davanti al TAR, contestando il superamento degli standard e la coerenza della nuova destinazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta la questione della motivazione degli strumenti urbanistici generali. Riconosce che le scelte di piano sono espressione di ampia discrezionalità e che la motivazione può esaurirsi nel riferimento ai criteri generali seguiti, secondo l’insegnamento del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 2680 del 2019.

Il Tribunale individua però le eccezioni a tale regola: l’affidamento qualificato del privato, la modificazione in zona agricola di un’area interclusa e il sovradimensionamento degli standard rispetto ai parametri del D.M. n. 1444/1968. Richiama sul punto Cons. Stato, sez. IV, n. 2999 del 2021 e Cons. Stato, sez. IV, n. 963 del 2022, oltre al parere C.G.A.R.S. n. 351 del 2023.

Nel caso concreto l’Amministrazione non ha supportato il dedotto superamento degli standard con indicazioni sulla popolazione, sulle prospettive demografiche e sull’effettiva estensione degli spazi pubblici. È rimasta priva di supporto l’affermazione secondo cui il verde attrezzato sarebbe pari al 50% del previsto, ed è rimasto incontestato che la consistenza è stata parametrata alla sola quarta municipalità anziché all’intero territorio comunale.

Il Collegio valorizza la condotta processuale del Comune. La nota con cui ha riscontrato le ordinanze istruttorie è qualificata come atto soprassessorio, perché non risponde ad alcuna delle richieste del Tribunale. Da tale inerzia, ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a., il giudice trae argomento di prova, e ravvisa altresì la non contestazione ex artt. 115 e 116 c.p.c., richiamati dall’art. 39 c.p.a.

Essendo rimasto incontestato il superamento degli standard, la scelta urbanistica avrebbe dovuto essere assistita da motivazione rinforzata. Il ricorso è quindi accolto, con assorbimento delle ulteriori censure, e i provvedimenti sono annullati per la parte di interesse dei ricorrenti. Le spese sono poste a carico del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *