Ammissione alla gara senza obbligo di motivazione analitica sull’affidabilità del concorrente (Cons. Stato n. 2980 del 15.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di cause di esclusione dalla gara pubblica, la stazione appaltante è tenuta a motivare puntualmente le esclusioni e non anche le ammissioni, quando su queste ultime non vi sia contestazione in gara. La valutazione di non gravità dei precedenti dichiarati dal concorrente può risultare implicita o per facta concludentia, ossia dall’ammissione stessa alla procedura, senza che ciò integri difetto di istruttoria o di motivazione. È invece la valutazione di gravità dell’illecito professionale a richiedere un particolare onere motivazionale. Il divieto di commistione tra elementi economici ed elementi tecnici dell’offerta non opera in senso assoluto, dovendosi verificare in concreto se l’anticipata conoscenza di un dato economico sia idonea, anche solo potenzialmente, a influenzare il giudizio della Commissione.
Il Fatto
Una società, classificatasi al secondo posto nella graduatoria di una gara indetta da un Consorzio di bonifica per interventi di impermeabilizzazione e consolidamento di opere idriche, impugnava davanti al TAR Piemonte l’aggiudicazione disposta in favore di un raggruppamento temporaneo di imprese. La ricorrente contestava, tra l’altro, l’omessa valutazione dell’affidabilità dell’aggiudicataria e l’attribuzione dei punteggi per i criteri tecnici e per le certificazioni di qualità.
Il Tribunale, con sentenza non definitiva, respingeva alcuni motivi e rimetteva a verificazione le censure di natura tecnica; con successiva sentenza definitiva respingeva anche l’ultimo motivo. La società proponeva quindi appello al Consiglio di Stato.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo il Collegio ribadisce l’orientamento secondo cui la stazione appaltante deve motivare puntualmente le esclusioni, non le ammissioni, se su di esse non vi è contestazione in gara. La motivazione sulla non rilevanza dei precedenti può dunque essere implicita o desumersi dal fatto concludente dell’ammissione. Diversamente opinando si imporrebbe all’amministrazione un esame analitico di ogni astratta ipotesi espulsiva, in contrasto con il principio di speditezza dell’azione amministrativa. La carenza motivazionale dell’ammissione non implica di per sé difetto di istruttoria, restando garantita la tutela giudiziale dei concorrenti.
Il Consiglio richiama inoltre il limite del sindacato sulle valutazioni della Commissione, espressione di discrezionalità tecnica, verificabile solo sotto il profilo dell’illogicità o dell’evidente travisamento dei presupposti. Nella specie, il rinvio a giudizio e la condanna richiamati riguardavano fatti risalenti, estranei alla compagine societaria e alla materia degli appalti; l’amministrazione aveva comunque acquisito i certificati del casellario, avendo piena cognizione dei fatti. L’art. 96, comma 10, lett. c), d.lgs. n. 36/2023 conferma che la causa di esclusione per illecito professionale rileva per tre anni dalla commissione del fatto, arco temporale già trascorso.
Sul secondo motivo, relativo all’attribuzione dei dieci punti per le certificazioni, il Collegio dà continuità all’orientamento della Sezione secondo cui è possibile integrare i requisiti in capo a tutti i membri del raggruppamento anche con avvalimento interno al raggruppamento stesso, purché l’ausiliaria ne sia provvista in misura sovrabbondante e sufficiente alla soddisfazione di entrambi gli operatori. La documentazione prodotta in ottemperanza all’ordinanza istruttoria ha confermato il possesso sovrabbondante della certificazione energetica.
Sul terzo motivo, concernente i punteggi per i criteri tecnici, la Corte conferma che la valutazione delle offerte rientra nell’ampia discrezionalità della Commissione, sottratta al sindacato di legittimità salvo manifesta irragionevolezza o travisamento. La contestazione atomistica di singoli elementi non è idonea a inficiare la valutazione globale. Quanto all’adesione del giudice alle conclusioni del verificatore, questa esaurisce l’obbligo motivazionale con l’indicazione delle fonti del convincimento.
Sul quarto motivo, infine, il Collegio ribadisce che il divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica non va inteso in senso assoluto, dovendosi verificare in concreto l’attitudine del dato economico a influenzare il giudizio della Commissione. Nella specie i dati erano del tutto marginali e non raffrontabili con i prezzi a base di gara, sì che nessun elemento dell’offerta economica risultava esposto. L’appello è quindi respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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