Decorrenza del servizio utile IFR nel rapporto di lavoro Anac (Cons. Stato n. 2981 del 15.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il passaggio del personale Anac dal regime del rapporto di lavoro statale a quello proprio delle autorità amministrative indipendenti, disposto dall’art. 52 quater del d.l. n. 50 del 2017, convertito dalla legge n. 96 del 2017, introduce profili di discontinuità nell’ordinamento giuridico ed economico del personale. Tale discontinuità giustifica la distinzione tra il regime del trattamento di fine rapporto applicabile fino al 31 dicembre 2019 e quello dell’indennità di fine rapporto a decorrere dal 1 gennaio 2020. Non si configura pertanto un problema di retroattività, ma di successione nel tempo fra due regimi. La soluzione è coerente con il canone esegetico posto dall’ultimo periodo della norma richiamata, che impone di privilegiare l’interpretazione che non comporti nuovi oneri per la finanza pubblica.
Il Fatto
Il dipendente di Anac, in servizio dal novembre 2001 al settembre 2021, ha domandato in via principale la liquidazione dell’indennità di fine rapporto calcolata sull’intera anzianità di servizio, con condanna dell’Autorità al pagamento delle differenze rispetto a quanto riconosciuto a titolo di trattamento di fine servizio fino al 31 dicembre 2019 e di IFR dal 1 gennaio 2020. In via subordinata ha chiesto il pagamento del TFS relativo al periodo fino al 2019, calcolato sull’ultima retribuzione percepita, oltre interessi e rivalutazione.
L’Anac aveva riconosciuto il trattamento maturato ante 2019 sulla retribuzione a tale data, senza rivalutazione, e l’IFR solo dal 1 gennaio 2020. Il TAR Lazio ha respinto il ricorso con sentenza n. 1104/2025. Il dipendente ha proposto appello, articolando cinque motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo. L’art. 52 quater del d.l. n. 50 del 2017 ha attribuito all’Autorità il potere di definire con propri regolamenti l’organizzazione, il funzionamento e l’ordinamento giuridico ed economico del personale. La disposizione distingue una fase anteriore ai regolamenti, in cui continua ad applicarsi il d.P.C.M. 1 febbraio 2016 e quindi il trattamento dei dipendenti della soppressa AVCP, e una fase successiva. Il quinto periodo, nel prevedere che dall’attuazione non devono comunque derivare maggiori oneri, esprime un canone interpretativo vincolante: l’esegesi deve privilegiare l’applicazione che assicuri la neutralità finanziaria.
L’Anac ha approvato il regolamento 9 gennaio 2019, rinviando la materia della quiescenza a un successivo provvedimento, e poi la deliberazione 29 gennaio 2020 n. 87, che ha applicato in via transitoria la disciplina vigente per il personale AGCM e ha disposto gli accantonamenti per l’IFR a decorrere dal 1 gennaio 2020. Quest’ultimo provvedimento non è stato impugnato e non risulta superato. Da qui il Collegio desume che il servizio utile ai fini dell’IFR decorre dal 1 gennaio 2020, salva diversa e successiva decisione.
La clausola di compatibilità contenuta nella delibera n. 87 del 2020 non consente di attribuire rilievo alla regola di computo del servizio utile prevista dalle fonti applicabili ai dipendenti AGCM, segnatamente l’art. 8 del regolamento di Banca d’Italia, che fa riferimento alla durata del rapporto con la Banca. Il rinvio opera nei limiti della clausola medesima.
Il Consiglio di Stato qualifica la vicenda in termini di successione nel tempo fra regimi, non di applicazione retroattiva. L’evoluzione dell’Anac, da autorità erede dell’AVCP a soggetto che completa il processo di acquisizione dello status di autorità indipendente, ha comportato una modifica del trattamento economico e giuridico dei dipendenti. La discontinuità esclude l’unitarietà del trattamento di fine servizio, richiamando Sez. unite n. 24280 del 2014 e Cass. civ., Sez. lavoro, n. 5895 del 2020. Il legislatore può delimitare la sfera di applicazione delle normative successorie nel tempo, come affermato da Corte cost. n. 144 del 2025.
Ne deriva l’inapplicabilità degli artt. 3, 4 e 38 del d.P.R. n. 1032 del 1973 al periodo successivo al 31 dicembre 2019, anche per la parte relativa alla base di calcolo del TFS: essendo il periodo concluso a tale data, l’ultima retribuzione utile è quella del dicembre 2019. La censura su interessi e rivalutazione è dichiarata generica, per l’omessa indicazione del termine di decorrenza. L’appello è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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