Accorpamento concessioni demaniali e natura soprassessoria del silenzio (TAR Puglia n. 1045 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’atto con cui l’amministrazione comunale, investita di un’istanza di accorpamento di concessioni demaniali marittime, si limiti a rappresentare la necessità di acquisire il parere del Ministero competente, sospendendo a tempo indeterminato la decisione, non costituisce provvedimento conclusivo del procedimento, ma atto meramente soprassessorio. Tale atto non fa venir meno l’obbligo di provvedere e non preclude l’azione avverso il silenzio-inadempimento, né l’obbligo può ritenersi sospeso in mancanza dell’acquisizione del parere richiesto, a norma dell’art. 16, comma 2, l. n. 241/1990. L’amministrazione deve pertanto essere condannata a concludere il procedimento con provvedimento espresso, anche in assenza del riscontro dell’autorità consultiva.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di due distinte concessioni demaniali marittime adiacenti, presentava al Comune istanza di accorpamento delle stesse. L’amministrazione, con nota del 13 agosto 2025, comunicava di non poter procedere in assenza del riscontro a una richiesta di parere formulata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sospendendo di fatto il procedimento.
Avverso tale inerzia, la società proponeva ricorso ex art. 117 c.p.a., deducendo l’illegittimità del silenzio e chiedendo la condanna dell’amministrazione a provvedere, con nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
La Motivazione del TAR
Il TAR ha ritenuto fondata la censura, escludendo che la nota comunale potesse qualificarsi come atto conclusivo del procedimento. Il Comune, infatti, non aveva declinato la propria competenza, ma aveva semplicemente disposto una sospensione sine die dell’istruttoria in attesa del parere del Ministero.
La condotta è stata quindi ricondotta al genus degli atti soprassessori, che non incidono sull’obbligo di concludere il procedimento né interrompono l’inerzia. Il Collegio ha richiamato il principio per cui l’azione avverso il silenzio è ammissibile anche in presenza di un atto che rinvi l’adozione del provvedimento finale, citando Cons. Stato, Sez. IV, n. 10485 del 2024.
Inoltre, il TAR ha precisato che l’obbligo di provvedere non è sospeso in attesa del parere di altra autorità, in forza dell’art. 16, comma 2, l. n. 241/1990. L’amministrazione, pertanto, avrebbe dovuto concludere il procedimento anche in assenza di riscontro ministeriale.
Il ricorso è stato accolto, con condanna del Comune ad adottare un provvedimento espresso entro il termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, facendo salva la nomina del commissario ad acta in caso di persistente inerzia.
Nota della Redazione
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