PTR Lombardia, tavole ricognitive non lesive e interesse al ricorso (TAR Lombardia n. 3006 del 04.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le tavole 04.C1 e 04.C2 dell’Integrazione del Piano Territoriale Regionale adottate ai sensi della l.r. Lombardia n. 31/2014 hanno valore meramente ricognitivo e non conformativo della proprietà. Esse non sono idonee a ledere in via immediata la posizione del proprietario, restando demandata alla Carta del consumo di suolo del PGT — e alla legge regionale che la disciplina — l’individuazione degli effetti giuridicamente rilevanti in materia di consumo di suolo. Ne deriva l’inammissibilità del ricorso proposto avverso la delibera regionale di approvazione delle tavole per difetto di interesse, sussistente già al momento della proposizione. Ove sopravvenga un atto regionale di aggiornamento delle stesse tavole, rimasto non impugnato, il ricorso diventa altresì improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, difettando efficacia caducante dell’eventuale accoglimento.

Il Fatto

I ricorrenti, titolari di aree site in due comuni dell’hinterland milanese, già ricomprese nel Documento di Piano del PGT vigente in un Ambito di Trasformazione destinato alla realizzazione di una grande struttura di vendita, impugnavano la deliberazione con cui il Consiglio regionale, concludendo la revisione del PTR finalizzata all’attuazione delle disposizioni sul consumo di suolo, aveva respinto le loro osservazioni e classificato il comparto come superficie agricola o naturale.

I ricorrenti lamentavano l’erroneità della classificazione, la contraddittorietà rispetto alla definizione legislativa di superficie urbanizzata e urbanizzabile e la disparità di trattamento rispetto al contiguo sotto-ambito A2, classificato in parte come urbanizzato e in parte come urbanizzabile. Chiedevano l’annullamento in parte qua e prospettavano una riserva di risarcimento del danno. La Regione si costituiva eccependo inammissibilità e improcedibilità per carenza di interesse.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare l’eccezione di carenza di interesse, accogliendola. L’eventuale annullamento della delibera gravata non arrecherebbe alcun vantaggio ai ricorrenti, perché l’atto non è immediatamente lesivo e, comunque, la destinazione impressa alle aree è ormai consolidata da atti successivi validi ed efficaci.

Sul primo profilo, il Tribunale osserva che le classificazioni delle tavole 04.C1 e 04.C2 dell’Integrazione del PTR hanno unicamente valore ricognitivo, non conformativo, e servono alla comprensione dei fenomeni di area vasta e alla declinazione della pianificazione regionale. L’individuazione delle variabili connesse alla riduzione del consumo di suolo e l’assunzione del loro profilo tecnico-giuridico, anche conformativo, sono assegnate dalla art. 10, comma 1, lett. e-bis), l.r. n. 12/2005 alla Carta del consumo di suolo del PGT, redatta dai Comuni sui criteri regionali. A tale atto — e non alle tavole regionali — occorre dunque riferirsi per ogni profilo giuridicamente rilevante.

Sul secondo profilo, il Collegio rileva che nel dicembre 2021 è divenuto efficace l’aggiornamento 2021 dell’Integrazione del PTR, approvato con d.c.r. n. 2064 del 24.11.2021. Tale aggiornamento ha modificato proprio le due tavole richiamate nel ricorso, ridefinendo le superfici urbanizzate e urbanizzabili e introducendo nuove categorie di legenda per gli ambiti di trasformazione insistenti su entrambe. Poiché l’aggiornamento non è stato impugnato, l’eventuale accoglimento del ricorso non avrebbe efficacia caducante diretta sull’atto sopravvenuto: il ricorso diventa pertanto improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Il Tribunale dichiara quindi il ricorso inammissibile e improcedibile nei termini esposti, respinge l’istanza di riunione con il ricorso proposto nel 2024 avverso la variante generale del PGT comunale e compensa tra le parti le spese del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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