Esclusione dal concorso per difetto di abilitazione e atto dovuto esecutivo (TAR Calabria n. 1560 del 04.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui l’amministrazione scolastica esclude dalla graduatoria di merito il candidato privo del titolo abilitante all’insegnamento, richiesto a pena di ammissione dal bando, costituisce mera esecuzione della sentenza del giudice d’appello che ha riformato con efficacia ex tunc la pronuncia di primo grado sulla cui base erano state disposte l’ammissione con riserva e la successiva immissione in ruolo. Poiché l’attività è vincolata, non si applica l’istituto dell’autotutela e l’atto non è annullabile per vizi del procedimento o della motivazione ex art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990. Non sussiste alcun affidamento tutelabile in capo al candidato che conosceva la provvisorietà degli effetti della sentenza di primo grado. La sanatoria dell’art. 4, comma 2-bis, d.l. n. 115/2005 opera solo nelle procedure idoneative, non in quelle concorsuali.

Il Fatto

Il ricorrente, privo di abilitazione all’insegnamento, partecipava al concorso indetto per le classi di concorso A048/A049 scienze motorie e sportive. Escluso per mancanza del titolo, impugnava la clausola del bando che lo richiedeva e veniva ammesso alle prove con riserva in forza di ordinanza cautelare del TAR Lazio. Superava le prove e sottoscriveva il contratto individuale di lavoro.

La riserva veniva sciolta dalla sentenza del TAR Lazio che accoglieva il ricorso; il Consiglio di Stato, in appello, riformava la decisione ribadendo la necessità del titolo abilitante. L’ufficio scolastico regionale avviava quindi il procedimento di depennamento e, con decreto, escludeva il ricorrente dalla procedura, revocando l’individuazione quale avente titolo alla stipula. Il candidato impugnava il decreto e il successivo provvedimento di correzione, chiedendo anche il risarcimento del danno.

La Motivazione della Corte

Il Collegio premette che ogni questione sulle sorti del contratto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, come confermato dallo stesso ricorrente che si era rivolto al Tribunale di Paola. Quanto alla pretesa inapplicabilità dell’art. 10, comma 2, d.l. n. 71/2024, il Tribunale prende atto della volontà del ricorrente di ottenere comunque la decisione di merito: la parte conserva la disponibilità dell’azione fino alla trattazione e il giudice non può procedere d’ufficio né sostituirsi a essa nella valutazione dell’interesse.

Nel merito, il Collegio ribadisce l’infondatezza del gravame già rilevata in sede cautelare. L’immissione in ruolo si fondava sul contenuto della sentenza del TAR Lazio; una volta riformata questa con efficacia ex tunc, ogni presupposto a essa legato veniva meno e l’amministrazione non poteva esimersi dall’eseguire l’attività conseguente.

La mancanza del titolo abilitante, requisito di accesso ai sensi dell’art. 3, comma 1, del bando, ha reso dovuta l’esclusione in mera esecuzione del provvedimento del Consiglio di Stato. Le censure sul giusto procedimento sono pertanto infondate: l’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990 esclude l’annullabilità dell’atto vincolato il cui contenuto non avrebbe potuto essere diverso, e non si è di fronte a un provvedimento di autotutela ex art. 21-nonies.

Il Collegio esclude l’applicazione dell’art. 4, comma 2-bis, d.l. n. 115/2005, che disciplina una sanatoria concepita per le procedure idoneative e non per quelle concorsuali, richiamando TAR Lazio, Sez. I, n. 2533 del 2021 e TAR Abruzzo, n. 130 del 2021. La direttiva 2005/36/CE non impedisce di subordinare l’accesso alla professione al possesso di determinate qualifiche, né l’abilitazione può essere sostituita dai CFU. Infine, nessun affidamento tutelabile sussiste, perché il ricorrente conosceva la provvisorietà degli effetti della sentenza di primo grado.

Ricorso e motivi aggiunti sono respinti, con compensazione integrale delle spese per la peculiarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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