Uso rituale di bevanda con ayahuasca: autorizzazione solo tramite officina farmaceutica (Cons. Stato n. 3006 del 15.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 17 del d.P.R. n. 309/1990 consente l’autorizzazione all’impiego di sostanze inserite nelle tabelle anche per finalità di culto, non essendo l’autorizzabilità subordinata a una specifica connotazione funzionale: l’inciso “a qualsiasi titolo” si riferisce al solo verbo commerciare. Tale lettura è imposta da un’interpretazione conforme a Costituzione, giacché sarebbe irragionevole ammettere l’impiego a fini di lucro e negarlo a fini religiosi. Il sistema, tuttavia, va ricostruito collegando l’art. 17 all’art. 36 del d.P.R. n. 309/1990, che presuppone il coinvolgimento di un soggetto autorizzato all’esercizio di officina farmaceutica: solo l’impiego in ambito controllato garantisce che la sostanza non rechi pericolo per la salute. Ne discende che il solo Protocollo di natura privata e unilaterale non assicura la rispondenza del prodotto agli standard e non consente l’autorizzazione. Il bilanciamento così realizzato è ragionevole e non sacrifica la libertà religiosa, rendendo la questione di legittimità costituzionale irrilevante e manifestamente infondata.
Il Fatto
L’appellante, ente religioso, chiedeva al Ministero della Salute l’autorizzazione all’uso controllato della bevanda denominata “Santo Daime” all’interno del proprio rituale. La bevanda è ottenuta per decozione di due piante amazzoniche e contiene ayahuasca in diluizione, secondo un apposito Protocollo, in dosi di alcaloidi inferiori alle soglie di tossicità indicate dagli organi sanitari.
Il Ministero rigettava l’istanza e, successivamente, confermava il diniego all’esito delle osservazioni procedimentali. Il TAR Lazio respingeva il ricorso, ritenendo l’attività astrattamente riconducibile all’art. 17 del d.P.R. n. 309/1990 ma non sussistenti in concreto le condizioni di sicurezza richieste dal comma 5. L’ente proponeva appello principale; il Ministero resisteva e spiegava appello incidentale, lamentando l’erronea applicazione della norma autorizzatoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’appello incidentale e lo dichiara inammissibile per difetto di soccombenza: il Ministero, vittorioso nel merito, contesta la sola motivazione della sentenza e non un capo dispositivo sfavorevole. Gli argomenti restano comunque esaminabili in punto di qualificazione della fattispecie.
Nel merito, l’appello principale muove da un erroneo presupposto interpretativo. L’appellante pretende di scindere la sorte del Santo Daime da quella dell’ayahuasca in ragione della diluizione. Ma il diniego non riguarda l’esito della diluizione, bensì le potenzialità nocive della sostanza di cui la bevanda si compone. Poiché la rispondenza del prodotto finale alle quantità dichiarate è rimessa alla verifica dello stesso interessato, tutti gli argomenti sulla non tossicità risentono di tale errore prospettico.
Il richiamo agli studi scientifici non supera le argomentazioni del primo giudice, perché presuppone la distinzione netta tra ayahuasca e Santo Daime, mentre è incontestato che il secondo sia composto dalle sostanze psicoattive della prima. In un contesto sottratto all’ambito sanitario, l’uso non altrimenti controllato si scontra con l’esigenza di tutela della salute. La richiesta istruttoria è quindi non pertinente: i dati scientifici sono sostanzialmente non contestati e la questione attiene alla conformità del diniego alla norma attributiva del potere.
È invece condivisibile la tesi del primo giudice sulla praticabilità dell’autorizzazione ex art. 17, non subordinata a una particolare connotazione funzionale. La stessa disciplina va però letta sistematicamente con l’art. 36, che richiede il coinvolgimento di un’officina farmaceutica: solo questa soluzione contempera la salute con gli impieghi antagonisti. La disparità di trattamento rispetto al diverso caso dell’impiego industriale di foglie di coca non sussiste, perché lì la lavorazione omogenea in stabilimento controllato esclude effetti psicotropi, mentre il decotto vegetale varia da lotto a lotto senza garanzie di rispondenza.
La questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata: il regime non sacrifica irragionevolmente la libertà religiosa, ma limita l’uso di sostanze potenzialmente nocive con garanzie a monte. L’appello incidentale va però respinto nel punto in cui nega in assoluto che l’ente possa procurarsi il Santo Daime: la conclusione non osta a che esso ottenga il derivato, privo di proprietà stupefacenti, tramite lavorazione controllata in ambito farmaceutico, ai sensi degli artt. 17, comma 5, 36 e 38. L’appello principale è infondato e la sentenza confermata con le integrazioni motivazionali; le spese sono compensate per la peculiarità della fattispecie.
Nota della Redazione
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