Revoca autorizzazione ingresso in carcere e motivazione per relationem (Cons. Stato n. 3002 del 15.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il direttore dell’istituto penitenziario esercita, ai sensi dell’art. 2 d.P.R. n. 230/2000, un potere ampiamente discrezionale nel valutare la rilevanza del comportamento e la gravità dei fatti addebitati a chi chiede di accedere alla struttura, sindacabile solo sotto i profili della manifesta illogicità, della proporzionalità e dell’erroneità. Il diniego e la revoca dell’autorizzazione all’ingresso possono essere motivati per relationem mediante il richiamo alla comunicazione della notizia di reato per fatti suscettibili di pregiudicare l’ordine e la sicurezza penitenziaria, senza che sia necessaria l’integrale trasposizione degli addebiti. La sentenza penale di assoluzione sopravvenuta non vincola il giudice amministrativo quando è intervenuta dopo l’adozione dei provvedimenti e la formula non attesta la completa estraneità dell’interessato ai fatti materiali. Restano irrilevanti, sul piano della validità degli atti, il lasso di tempo tra fatti e provvedimento e l’omessa attivazione di un procedimento disciplinare da parte dell’amministrazione sanitaria datrice di lavoro.

Il Fatto

Un’infermiera professionale aveva sottoscritto con l’Amministrazione penitenziaria, ai sensi dell’art. 53 della legge n. 740/1970, un accordo individuale per l’espletamento del servizio infermieristico negli istituti penitenziari, poi rinnovato nel tempo. Mentre prestava servizio presso l’unità operativa di medicina penitenziaria di una casa circondariale, l’amministrazione le sospese prima e le revocò poi l’autorizzazione all’ingresso nell’istituto, con due provvedimenti dell’agosto 2019.

In esito alle istanze di accesso, l’amministrazione comunicò di aver agito per fatti suscettibili di pregiudicare l’ordine e la sicurezza penitenziaria, dei quali era stata interessata la Procura della Repubblica. L’infermiera impugnò gli atti davanti al TAR Puglia, che respinse il ricorso con sentenza n. 332/2023, ritenendo la motivazione adeguata per relationem e irrilevante la successiva assoluzione penale. Da qui l’appello al Consiglio di Stato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il perimetro del potere esercitato dal direttore dell’istituto. La norma di riferimento — l’art. 2 d.P.R. n. 230/2000 — gli affida il mantenimento della sicurezza e del rispetto delle regole, con valutazioni censurabili soltanto per manifesta illogicità, difetto di proporzionalità o erroneità. Nel caso concreto l’appellante era stata denunciata per gravi fatti di reato commessi nell’esercizio delle proprie funzioni, tra cui il concorso nella sottrazione di un referto medico dalla cartella sanitaria di un detenuto e la dichiarazione di una versione falsa dei fatti.

La prima censura, relativa al deficit motivazionale, è respinta: il richiamo per relationem alla comunicazione della notizia di reato è sufficiente a sorreggere l’apprezzamento discrezionale. Il Consiglio di Stato aggiunge che, trattandosi di atti afferenti a un procedimento penale, l’interessata avrebbe potuto acquisire ulteriori elementi mediante la richiesta ex art. 335 cod. proc. pen., comprensiva della rappresentazione dei fatti e delle circostanze di tempo e di luogo.

Quanto alle tempistiche, la dilazione tra la cognizione dei fatti e l’adozione dei provvedimenti costituisce un dato meramente estrinseco, privo di riflesso sulla validità degli atti. Parimenti ininfluente è l’omessa attivazione, da parte dell’amministrazione sanitaria datrice di lavoro, di un procedimento disciplinare: la scelta rifluisce nell’autonoma sfera discrezionale della potestà datoriale.

Il secondo motivo ruota attorno alla sentenza penale di assoluzione pronunciata dal Tribunale nel 2022. La Corte ne esclude la rilevanza sotto un duplice profilo: il proscioglimento è intervenuto in epoca ampiamente successiva ai provvedimenti, e la formula si è fondata su un quadro probatorio ambiguo, senza attestare la completa estraneità dell’appellante ai fatti. Il Collegio richiama l’art. 654 cod. proc. pen., secondo cui l’efficacia della sentenza penale nel giudizio amministrativo opera solo se il riconoscimento dell’interesse legittimo dipende dall’accertamento degli stessi fatti materiali oggetto del giudizio penale. Le escussioni dibattimentali, d’altro canto, confermano condotte idonee a favorire l’ostensione non autorizzata dei referti.

L’apprezzamento dell’amministrazione, immune da irragionevolezza o abnormità, resta quindi insindacabile nel merito. L’appello è respinto, con compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 335 c.p.p.

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