Legittimazione del cliente finale e obbligo di motivazione sugli aggiornamenti tariffari ARERA (TAR Lombardia n. 3015 del 04.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il cliente finale allacciato alla rete di distribuzione del gas, destinatario degli effetti economici della componente tariffaria addizionale CRVst, assume una posizione differenziata e qualificata ed è legittimato a impugnare gli atti di regolazione tariffaria di ARERA, non essendo la relativa voce negoziabile. Gli atti di aggiornamento tariffario adottati oltre il termine previsto dall’art. 43.2 RTTG non sono meramente confermativi quando recepiscono una nuova valutazione delle condizioni di mercato. In presenza di un sovradimensionamento della componente riconosciuto dalla stessa Autorità, quest’ultima è tenuta a motivare la scelta di posporre la riduzione della tariffa.

Il Fatto

La ricorrente, impresa industriale siderurgica gasivora con stabilimento allacciato alla rete di distribuzione, impugnava la delibera ARERA n. 297/2023/R/com nella parte in cui confermava la componente CRVst fino al 31 dicembre 2023 e ne fissava il valore a 3,5 centesimi di euro/smc dal 1° gennaio 2024. Con successivi motivi aggiunti estendeva l’impugnazione alle delibere n. 429/2023/R/COM e n. 113/2024/R/COM.

La ricorrente lamentava difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà rispetto al riconosciuto calo del prezzo all’ingrosso del gas, nonché uno svantaggio competitivo rispetto alle imprese allacciate alla rete di trasporto. ARERA e il gestore della rete eccepivano il difetto di legittimazione attiva del cliente finale e la mancata impugnazione degli atti presupposti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di legittimazione. Richiamando Cons. Stato, Ad. Plen. n. 9 del 2014, distingue titolo dell’azione, interesse e legitimatio ad causam. La componente CRVst è un onere di sistema versato alla Cassa e integra la parte tariffaria del contratto di fornitura: l’impossibilità di libera negoziazione radica la legittimazione del destinatario della bolletta. Sul punto richiama Cons. Stato, Sez. VI, n. 2260 del 2022.

Quanto all’eccezione di inammissibilità per mancata impugnazione degli atti presupposti, il Tribunale opera una distinzione: la questione va valutata con riferimento ai singoli profili. L’eccezione di inammissibilità per mancata impugnazione delle precedenti delibere di aggiornamento è invece infondata, in base al principio di autonomia dei periodi di regolazione tariffaria.

Nel merito, il primo motivo del ricorso introduttivo è parzialmente fondato. L’art. 43.2 RTTG, nell’utilizzare l’avverbio “di norma”, non consuma il potere alla scadenza del termine: la delibera n. 429/2023/R/COM contiene una nuova valutazione del prezzo del gas e delle componenti addizionali ed è quindi atto tardivo non meramente confermativo. Ne deriva l’improcedibilità parziale per sopravvenuta carenza di interesse quanto al periodo successivo al 30 settembre 2023.

La delibera n. 297/2023/R/com è invece carente di motivazione con riferimento alla conferma della tariffa dal 1° luglio al 30 settembre 2023. Poiché la stessa ARERA aveva certificato il sovradimensionamento della componente a fronte del miglioramento dei prezzi all’ingrosso, costituiva suo onere motivare la scelta di posporre la riduzione. L’annullamento comporta l’obbligo di ridefinire la tariffa per quel periodo, non potendo riespandersi la tariffa precedente.

Il secondo e il terzo motivo sono infondati: la diversità delle situazioni organizzative scelte dall’impresa esclude l’identità di situazioni, e le censure sulla modalità flat investono la delibera istitutiva non impugnata nei termini. Il sindacato sulla discrezionalità tecnica resta nei limiti della risposta maggiormente plausibile, secondo Cons. Stato, Sez. VI, n. 10624 del 2022. I motivi aggiunti sono respinti; spese compensate per soccombenza reciproca.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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