Tariffe gas, obbligo di motivare la conferma della componente CRVst sovradimensionata (TAR Lombardia n. 3014 del 04.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
La conferma del valore di una componente tariffaria addizionale operata dall’Autorità di regolazione, in presenza di un sovradimensionamento della stessa accertato dalla medesima Autorità, impone a quest’ultima l’onere di fornire adeguata motivazione della scelta di posporre la riduzione. Il cliente finale allacciato alla rete di distribuzione è legittimato a impugnare gli atti di regolazione tariffaria, poiché l’onere di sistema integra la bolletta nella parte tariffaria e non è oggetto di libera negoziazione. La diversità del metodo di approvvigionamento del gas scelto dall’impresa giustifica il diverso trattamento tariffario, escludendo la violazione del principio di eguaglianza. Le censure che rimettono in discussione l’istituzione della componente sono inammissibili se l’atto istitutivo non è stato tempestivamente impugnato.
Il Fatto
Un’impresa industriale operante nel settore della produzione di carte speciali, proprietaria di stabilimenti collegati alla rete di distribuzione del gas, impugnava le delibere con cui ARERA aveva aggiornato la componente CRVst della tariffa di trasporto. Con il ricorso introduttivo contestava la delibera 297/2023/R/com, nella parte in cui confermava il valore della componente fino al 31 dicembre 2023 e lo fissava in misura ridotta dal 1° gennaio 2024.
Con due successivi ricorsi per motivi aggiunti impugnava le delibere 429/2023/R/com e 113/2024/R/COM, lamentando il difetto di istruttoria e di motivazione, l’illegittimità derivata, lo svantaggio competitivo rispetto alle imprese allacciate alla rete di trasporto e l’applicazione della componente in modalità flat. ARERA e il gestore della rete di trasporto eccepivano il difetto di legittimazione del cliente finale e l’inammissibilità per mancata impugnazione degli atti presupposti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di difetto di legittimazione. Richiamando la giurisprudenza sul triplice requisito dell’azione di annullamento, il Tribunale osserva che la componente CRVst costituisce un onere di sistema che le imprese di trasporto versano alla Cassa e che integra la bolletta del cliente finale nella parte tariffaria. L’impossibilità di una libera negoziazione dell’onere radica la legittimazione del destinatario della bolletta e il suo interesse a impugnare, assumendo una posizione differenziata rispetto agli altri utenti.
Nel merito, il primo motivo del ricorso introduttivo è parzialmente accolto. Il Tribunale esclude che la delibera 429/2023/R/com sia meramente confermativa, perché contiene una nuova valutazione delle condizioni di mercato. La conferma della tariffa di 6,50 centesimi di euro/smc dal 1° luglio al 30 settembre 2023 è però carente di motivazione: dall’inizio del 2023 emergeva un miglioramento dei prezzi all’ingrosso e un sovradimensionamento delle componenti CRVbl e CRVst, certificato dalla stessa ARERA. Era quindi onere dell’Autorità spiegare perché posporre la riduzione al 1° gennaio 2024. L’annullamento impone la ridefinizione della tariffa per quel periodo.
Il ricorso è invece infondato quanto alla fissazione del valore a 3,50 centesimi dal 1° gennaio 2024. Il motivo non individua una norma che imponga una correlazione diretta tra prezzo del gas e componente, né dimostra l’errore di calcolo. Il livello dell’addizionale dipende anche dal livello di giacenza del fondo e dagli altri fattori considerati nella formazione della tariffa. Le censure sulla disparità di trattamento sono infondate: la diversità delle situazioni organizzative produce effetti diretti sulla composizione della tariffa, ed è comunque irricevibile il profilo che rimette in discussione l’istituzione della componente, non impugnata nei termini.
Infine, i motivi aggiunti sono respinti. La delibera 113/2024/R/COM si limita a confermare quanto già deliberato, con motivazione idonea, e lo svantaggio competitivo è connesso alla struttura del mercato. Le spese sono compensate per soccombenza reciproca.
Nota della Redazione
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