Interdittiva antimafia e obbligo di contraddittorio procedimentale (TAR Sicilia n. 3021 del 27.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il Prefetto che intenda adottare un’informazione antimafia interdittiva senza attivare il contraddittorio procedimentale ex art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011 deve motivare in modo congruo e specifico l’esistenza di particolari esigenze di celerità del procedimento, ancorandole a ragioni e fatti propri del singolo caso. Non assolvono l’onere motivazionale il generico richiamo alla gravità o consistenza del quadro indiziario, né il riferimento al preminente interesse pubblico a impedire l’erogazione di contributi, né il richiamo all’art. 21-octies legge n. 241/1990, che opera solo per i provvedimenti vincolati e non per l’interdittiva. Il contraddittorio procedimentale non ha sola funzione difensiva, ma anche proattiva, in collegamento funzionale con le misure di self-cleaning e di prevenzione collaborativa, secondo i principi di gradualità e proporzionalità. La sua illegittima omissione determina l’annullamento del provvedimento, salvo il potere dell’amministrazione di provvedere nuovamente nel rispetto dell’effetto conformativo.
Il Fatto
Un’impresa agricola con sede in un Comune della provincia di Siracusa è destinataria di un’interdittiva antimafia adottata dal Prefetto il 24 luglio 2025, su richiesta di informazione del gestore dei servizi energetici. Il provvedimento valorizza la posizione del coniuge dell’amministratrice unica — già condannato nel 2006 per estorsione e usura, con declaratoria di prescrizione nel 2010, e destinatario nel 2019 di un divieto di dimora — ritenuto contiguo a esponenti della criminalità organizzata. Il pericolo di infiltrazione viene ricondotto allo strettissimo legame familiare e alla riferibilità della società a un unico centro di interesse economico.
L’impresa impugna l’interdittiva davanti al TAR Sicilia. Nel primo motivo contesta l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, che le avrebbe consentito di rappresentare l’estraneità del familiare alla compagine e alla governance, l’occasionalità dei contatti e la possibilità di adottare misure organizzative e di self-cleaning. Nel secondo motivo contesta l’impianto istruttorio. L’amministrazione si costituisce con atto di mera forma e, in memoria, difende la scelta dell’omesso contraddittorio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina il primo motivo e lo ritiene fondato. Richiamato il testo dell’art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011, il TAR sottolinea che il contraddittorio procedimentale non esaurisce la propria funzione nella difesa del privato. Esso svolge una funzione proattiva, per lo stretto collegamento con le misure di self-cleaning e di prevenzione collaborativa, istituti alternativi e meno impattanti che l’amministrazione deve impiegare se sufficienti a garantire la prevenzione, in ossequio ai principi, anche eurounitari, di gradualità e proporzionalità.
La deroga al contraddittorio è possibile, ma la scelta sull’an e sul quomodo della comunicazione resta discrezionale e richiede una congrua e specifica motivazione. L’amministrazione deve dare conto dell’effettivo carattere di urgenza o della necessità di non pregiudicare la riservatezza degli elementi info-investigativi ancora al vaglio. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, sez. III, n. 4588 del 2024 e n. 3391 del 2024, C.G.A. n. 246 del 2024, oltre a due pronunce di prime cure.
Nel caso concreto, la motivazione dell’omissione si fonda su due argomenti: la non riconducibilità degli elementi a una situazione di agevolazione occasionale e il preminente e urgente interesse pubblico a impedire il dirottamento di risorse finanziarie in un settore nevralgico. Entrambi sono insufficienti. Il primo costituisce un generico richiamo alla gravità del quadro indiziario; il secondo un altrettanto generico riferimento all’interesse pubblico. Le particolari esigenze di celerità avrebbero dovuto ancorarsi a concrete ragioni di urgenza, come l’imminente erogazione di contributi, non indicate nel provvedimento.
Il TAR esclude inoltre l’applicabilità dell’art. 21-octies legge n. 241/1990, richiamato dal Prefetto. La disposizione opera per i provvedimenti a carattere vincolato e tra questi non rientra l’informativa antimafia, come affermato da Cons. Stato, sez. III, n. 8390 del 2024. Il Collegio aggiunge che in sede di contraddittorio la parte avrebbe potuto rappresentare l’asserita estraneità del familiare alla compagine sociale.
Il provvedimento viola dunque l’art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011. L’accoglimento del primo motivo assorbe le censure sostanziali e lascia impregiudicato il potere dell’amministrazione di provvedere nuovamente nel rispetto dell’effetto conformativo. Il TAR annulla l’atto, compensa le spese e pone a carico dell’amministrazione il contributo unificato.
Nota della Redazione
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