Occupazione d’urgenza inammissibile se non impugnata la dichiarazione di pubblica utilità (TAR Sicilia n. 3027 del 27.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso proposto avverso il decreto di occupazione d’urgenza quando non sia stata estesa l’impugnazione all’atto presupposto che approva il progetto e dichiara la pubblica utilità, l’urgenza e l’indifferibilità dell’opera, poiché l’annullamento dell’atto meramente esecutivo non inciderebbe sulle determinazioni lesive. Il giudicato che impone la restituzione dell’area ovvero l’adozione del decreto di acquisizione sanante ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001 non preclude all’Amministrazione l’avvio di una nuova procedura ablatoria fondata su autonome e sopravvenute ragioni di pubblica utilità. Il comando giudiziale resta circoscritto alla vicenda decisa e opera rebus sic stantibus. Resta fermo l’obbligo di esecuzione del dictum risarcitorio, che può essere attuato mediante la riqualificazione del ricorso come giudizio di ottemperanza ex art. 112 c.p.a., con assegnazione di termine e nomina del Commissario ad acta in caso di perdurante inottemperanza.

Il Fatto

I ricorrenti, comproprietari di un terreno sito nel Comune di Barrafranca, avevano ottenuto nel 2021 una pronuncia di accoglimento con cui il TAR Catania, accertata la natura illecita del possesso comunale a far data dal 1999, aveva ordinato la restituzione dell’area previa riduzione in pristino, ovvero, in alternativa, l’adozione del decreto di acquisizione sanante. La sentenza, non impugnata, era passata in giudicato.

Nel 2023 il Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico adottava il decreto di occupazione anticipata d’urgenza dei suoli, nell’ambito dell’intervento di consolidamento delle pendici di via Catania, includendo anche i terreni dei ricorrenti. Questi impugnavano gli atti dinanzi al TAR Sicilia, che dichiarava la propria incompetenza territoriale in favore della sezione staccata di Catania. Il giudizio veniva riassunto, deducendo la violazione del giudicato e l’abuso del potere espropriativo, oltre alla erronea quantificazione dell’indennità provvisoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la parte ricorrente ha impugnato il solo decreto di occupazione d’urgenza, senza estendere l’impugnativa al decreto commissariale con cui è stato approvato il progetto e dichiarata la pubblica utilità. Da questa omissione deriva l’inammissibilità del gravame, richiamando il principio espresso da T.A.R. Campobasso n. 608 del 31.10.2012: l’atto di occupazione è meramente esecutivo delle scelte già compiute in sede di dichiarazione di pubblica utilità.

Il Tribunale esclude poi che la precedente sentenza abbia prodotto un effetto impeditivo assoluto all’adozione di un nuovo procedimento ablatorio. Il dictum era circoscritto alla vicenda allora decisa e valeva nei limiti del quadro fattuale e giuridico esistente, secondo il criterio rebus sic stantibus. L’obbligo di restituire o di acquisire non può quindi essere letto come preclusione permanente a ogni futura espropriazione fondata su autonome ragioni di pubblica utilità.

Permane invece l’inadempimento dell’obbligo risarcitorio derivante dalla sentenza del 2021. Sotto questo profilo il Collegio, avuto riguardo al contenuto sostanziale del gravame, riqualifica il ricorso quale giudizio di ottemperanza ex art. 112 c.p.a. e lo accoglie, assegnando al Comune un termine di sessanta giorni per l’esatto adempimento e nominando, in caso di persistente inottemperanza, il Segretario comunale quale Commissario ad acta, senza compenso.

Il Collegio precisa che la giurisdizione sulla determinazione e corresponsione dell’indennità provvisoria spetta al giudice ordinario, trattandosi di materia riservata alla cognizione dell’autorità giudiziaria civile. Dispone quindi la compensazione delle spese del giudizio per il parziale accoglimento.

Quanto al patrocinio a spese dello Stato, il Collegio conferma l’ammissione provvisoria già disposta, constatata la permanenza dei requisiti reddituali. Applicando l’art. 82 e l’art. 130 del d.P.R. n. 115/2002, che prevede il dimezzamento dei compensi nel processo amministrativo, nonché i criteri dell’art. 4 del D.M. n. 55/2014 e la riduzione del 30% per il contenzioso che non involge particolari questioni giuridiche, liquida in favore del difensore la somma di euro 2.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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