Interdittiva antimafia: obbligo di contraddittorio e onere di motivare l’urgenza (TAR Sicilia n. 3022 del 27.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La comunicazione prevista dall’art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011 assolve una funzione non solo difensiva ma anche proattiva, collegandosi agli istituti del self-cleaning e della prevenzione collaborativa, in coerenza con i principi di gradualità e proporzionalità. Il Prefetto può derogare al contraddittorio procedimentale solo in presenza di particolari esigenze di celerità, che deve motivare in modo congruo e specifico, con riferimento a ragioni e fatti propri del caso concreto. Non integrano la deroga il generico richiamo alla gravità o consistenza del quadro indiziario né l’astratto preminente interesse pubblico a impedire l’erogazione di contributi. All’informativa antimafia, in quanto atto ampiamente discrezionale e non vincolato, non è applicabile il soccorso procedimentale dell’art. 21-octies legge n. 241/1990.

Il Fatto

Un’impresa agricola riceve dal Prefetto di Siracusa, su richiesta di informazione antimafia del gestore dei servizi energetici, un’interdittiva fondata sul profilo controindicato del titolare: una condanna del 2006 per estorsione e usura, seguita da declaratoria di prescrizione nel 2010, e il divieto di dimora in un Comune nel 2019, oltre a contatti con esponenti della criminalità organizzata.

La società impugna il provvedimento davanti al TAR Sicilia deducendo, con il primo motivo, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento che le avrebbe consentito di rappresentare l’occasionalità dei contatti e di proporre misure organizzative di self-cleaning. Con il secondo motivo contesta il quadro indiziario. L’amministrazione si difende sostenendo la necessità di un’immediata azione di prevenzione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta la questione dell’obbligo di contraddittorio procedimentale e del relativo onere motivazionale a carico del Prefetto. La norma subordina la comunicazione alla condizione che non ricorrano particolari esigenze di celerità del procedimento, sicché la deroga non è libera ma deve essere giustificata.

Il TAR valorizza la funzione proattiva del contraddittorio: esso non serve solo a difendersi, ma anche a consentire l’accesso a strumenti alternativi e meno invasivi rispetto all’interdittiva, come il self-cleaning e la prevenzione collaborativa, in applicazione dei principi di gradualità e proporzionalità. Ne deriva un pregnante valore sostanziale della partecipazione.

Quanto alla motivazione della deroga, il Collegio esclude che possano assolvervi il generico richiamo alla gravità del quadro indiziario o all’astratto “preminente interesse pubblico” ad impedire l’erogazione di contributi. Le esigenze di celerità devono ancorarsi a ragioni e fatti specifici del singolo caso, come l’imminente erogazione di fondi pubblici, che nel provvedimento non risultano indicati. Richiama in tal senso la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato n. 4588/2024, n. 3391/2024, C.G.A. n. 246/2024).

Il TAR ritiene inoltre inapplicabile l’art. 21-octies legge n. 241/1990, pure invocato dal Prefetto: la norma opera per i provvedimenti di carattere vincolato, categoria cui non appartiene l’informativa antimafia, atto ampiamente discrezionale (Cons. Stato n. 8390/2024).

Il primo motivo è quindi accolto per il profilo procedimentale: il provvedimento viola l’art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011. Le censure sostanziali sono assorbite. Resta impregiudicato il potere dell’amministrazione di provvedere nuovamente nel rispetto dell’effetto conformativo della sentenza. Spese compensate, salvo il contributo unificato posto a carico dell’amministrazione soccombente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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